Art. 4.
                       Oggetto di omologazione

  Sono soggetti ad omologazione:
    A) Componenti degli impianti di produzione di calore:
      a)  Bruciatori  alimentati  con combustibile liquido, gassoso o
misto,
      b) Generatori di calore per riscaldamento di acqua, di aria, di
olio  diatermico  (adatti  per  essere  alimentati  con  combustibile
liquido, gassoso, solido o misto).
      c)   Gruppi  termici  (caldaia  e  bruciatore)  alimentati  con
combustibile liquido, gassoso, solido o misto.
    B) Componenti degli impianti di utilizzazione del calore:
      a)   Corpi   scaldanti   quali:  radiatori,  piastre  radianti,
convettori, strisce radianti, ventilconvettori, aerotermi.
      b) Gruppi di termoventilazione.
      c) Scambiatori di calore.
      d) Pompe di circolazione.
    C)  Apparecchiature di regolazione automatica e contabilizzazione
del  calore, quali: valvole miscelatrici, termoregolatori d'ambiente,
valvole   di   zona,   valvole   termostatiche,   apparecchiature  di
regolazione  termostatica  centrale,  apparecchi di contabilizzazione
dell'energia termica.