Art. 5.
                 Domande e rilascio di omologazione

  Ai fini dell'omologazione dei componenti e delle apparecchiature di
cui   all'art.  4  le  ditte  interessate  devono  inoltrare  domanda
all'A.N.C.C. precisando:
    1)  il  marchio  di  fabbrica  e  la sigla di identificazione che
individua univocamente le caratteristiche funzionali del componente o
della apparecchiatura;
    2)  un disegno d'assieme con l'indicazione delle dimensioni e dei
materiali utilizzati;
    3) le prestazioni garantite e in particolare:
      a)  per  i  componenti  degli impianti di produzione di calore:
rendimento alla potenza termica dichiarata;
      b) per i componenti degli impianti di utilizzazione del calore:
resa termica;
      c) per le apparecchiature di regolazione: la tolleranza;
    4) descrizione del funzionamento;
    5)   indicazione   delle  prove  e  dei  controlli  eseguiti  sui
componenti nel corso e al termine della loro fabbricazione;
    6)  indicazione del laboratorio scelto fra quelli di cui all'art.
6,  presso il quale si propone di far eseguire le prove e i controlli
di omologazione.
  L'A.N.C.C.  procede  al  rilascio  dell'omologazione  in seguito al
risultato  e  alla certificazione delle prove e dei controlli da essa
eseguiti.
  L'A.N.C.C.  e'  tenuta a pronunciarsi sulla domanda di omologazione
entro centoventi giorni dalla presentazione della stessa.
  Le  tariffe  per  l'esecuzione  delle  prove  e  dei  controlli  di
omologazione    sono    fissate   dal   consiglio   d'amministrazione
dell'A.N.C.C.  ed approvate con decreto del Ministro per l'industria,
il commercio e l'artigianato di concerto con i Ministri per il lavoro
e la previdenza sociale e per il tesoro.