Art. 3.

  Alla   minore   entrata   derivante   nell'anno   finanziario  1978
dall'applicazione  dell'articolo  2 della presente legge, valutata in
lire  10  miliardi, si fara' fronte mediante corrispondente riduzione
del   fondo  speciale  iscritto  al  capitolo  6856  dello  stato  di
previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 1 febbraio 1978

                                LEONE

                                               ANDREOTTI - PANDOLFI -
                                                   STAMMATI - MORLINO

Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO