IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87 della Costituzione; Vista la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, che approva lo statuto speciale della regione autonoma della Sardegna; Sentito il parere della commissione paritetica prevista dall'art. 56, primo comma, della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, nonche' il parere del consiglio regionale della regione autonoma della Sardegna; Sentito il parere delle sezioni riunite della Corte dei conti; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta: Art. 1. Il controllo di legittimita' sugli atti amministrativi della regione e' esercitato da una sezione regionale della Corte dei conti avente sede in Cagliari e costituita da un presidente di sezione, che la presiede, e da tre consiglieri. Alla sezione e' altresi' assegnato un congruo numero di magistrati con qualifica di primo referendario o referendario, nonche' di funzionari ed impiegati in relazione alle esigenze di funzionamento. L'assegnazione di tutti i magistrati ha luogo con il loro consenso. Il presidente della Corte, sentito il consiglio di presidenza puo', con sua ordinanza, conferire le funzioni di presidente reggente la sezione regionale al consigliere piu' anziano. Il numero dei votanti della sezione non puo' essere inferiore a tre. Qualora all'atto della votazione, i presenti siano in numero pari, non votera' il magistrato non relatore meno anziano nel ruolo. I consiglieri che fanno parte della sezione regionale sono delegati al controllo degli atti dei vari rami dell'amministrazione regionale secondo la ripartizione disposta, con proprio decreto, dal presidente della Corte.