Art. 10.

  Il  rendimento  generale  della regione e' verificato dalla sezione
regionale, la quale ne riferisce al presidente della Corte dei conti.
Su  di  esso  pronunciano le sezioni riunite della Corte dei conti in
conformita'  all'art.  40 del testo unico delle leggi sulla Corte dei
conti  approvato  con  regio  decreto  12  luglio 1934, n. 1214. Alla
decisione  e' unita una relazione nella quale la Corte formula le sue
osservazioni  intorno  al modo con cui l'amministrazione regionale si
sia  conformata  alle leggi e suggerisce amministrazioni o le riforme
che crede opportune.
  La  decisione  e  la  relazione  sono  trasmesse  al presidente del
consiglio  regionale  che  le sottopone al consiglio e alla relazione
della giunta.
  Copia  decisione  e  della  relazione  suddette  sono  trasmesse al
rappresentante del Governo.