Art. 10. Il rendimento generale della regione e' verificato dalla sezione regionale, la quale ne riferisce al presidente della Corte dei conti. Su di esso pronunciano le sezioni riunite della Corte dei conti in conformita' all'art. 40 del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214. Alla decisione e' unita una relazione nella quale la Corte formula le sue osservazioni intorno al modo con cui l'amministrazione regionale si sia conformata alle leggi e suggerisce amministrazioni o le riforme che crede opportune. La decisione e la relazione sono trasmesse al presidente del consiglio regionale che le sottopone al consiglio e alla relazione della giunta. Copia decisione e della relazione suddette sono trasmesse al rappresentante del Governo.