Art. 3. Al controllo sugli atti che vengono emanati da organi dello Stato aventi sede nella regione e che sono soggetti, secondo le norme vigenti, al controllo della Corte dei conti, e' delegato uno dei consiglieri appartenenti alla sezione. Rispetto a tali atti pero' rimane ferma la competenza della sezione centrale del controllo come regolata dalle norme in vigore.