Art. 3.

  Al  controllo  sugli atti che vengono emanati da organi dello Stato
aventi  sede  nella  regione  e  che  sono soggetti, secondo le norme
vigenti,  al  controllo  della  Corte  dei conti, e' delegato uno dei
consiglieri  appartenenti  alla  sezione.  Rispetto a tali atti pero'
rimane  ferma la competenza della sezione centrale del controllo come
regolata dalle norme in vigore.