Art. 6.

  In  relazione  al  secondo  comma  dell'art.  19  del  testo  unico
approvato  con  regio  decreto  12  luglio  1934,  numero  1214, sono
sottoposti  al  controllo  successivo  tutti i titoli di spesa emessi
dalla   regione   in  esecuzione  di  provvedimenti  assoggettati  al
controllo preventivo ai sensi delle vigenti norme.
  Sono  altresi'  sottoposti  al medesimo controllo i titoli di spesa
con contemporanea assunzione dell'impegno di importo non superiore ai
limiti  previsti  dall'art. 18 del precitato testo unico e successive
modificazioni.
  Gli  atti  soggetti  al  controllo  successivo  sono trasmessi alla
sezione  regionale  entro  tre  mesi  dalla  data  in cui hanno avuto
esecuzione.