Art. 6. In relazione al secondo comma dell'art. 19 del testo unico approvato con regio decreto 12 luglio 1934, numero 1214, sono sottoposti al controllo successivo tutti i titoli di spesa emessi dalla regione in esecuzione di provvedimenti assoggettati al controllo preventivo ai sensi delle vigenti norme. Sono altresi' sottoposti al medesimo controllo i titoli di spesa con contemporanea assunzione dell'impegno di importo non superiore ai limiti previsti dall'art. 18 del precitato testo unico e successive modificazioni. Gli atti soggetti al controllo successivo sono trasmessi alla sezione regionale entro tre mesi dalla data in cui hanno avuto esecuzione.