Art. 9.

  Nello  svolgimento  dell'attivita'  e  per  il  funzionamento della
sezione  regionale  si  applicano  il  primo, secondo, terzo e quinto
comma dell'art. 24 del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti,
approvato  con  regio  decreto  12  luglio  1934,  n. 1214, nel testo
sostituito dall'art. 1 della legge 21 marzo 1953, n. 161, nonche', in
quanto applicabile, ogni altra disposizione vigente.
  Il  presidente  della  sezione  regionale  coordina l'attivita' dei
consiglieri  delegati al controllo, che compongono la sezione stessa;
attivita'  che  sua  volta,  coordinata con quella di tutti gli altri
uffici  di  controllo della Corte, dai presidenti di sezione preposti
al  coordinamento  ai  sensi  dell'art.  22 del testo unico 12 luglio
1934, n. 1214, e dell'art. 8 della legge 20 dicembre 1961, n. 1345.
  Nel  caso  di rifiuto di visto da parte della sezione regionale, la
giunta regionale puo' chiedere che le sezioni riunite della Corte dei
conti deliberino se sia fondata la causa del rifiuto.
  Alla     discussione    puo'    intervenire    un    rappresentante
dell'amministrazione regionale con funzioni dirigenziali.