Art. 10.

  L'art.  2  della  legge  14 ottobre 1974, n. 497, e' sostituito dal
seguente:
  "In  deroga  a  quanto  previsto  dal primo comma dell'art. 502 del
codice  di  procedura penale, il procuratore della Repubblica procede
in  ogni  caso  con  il  giudizio  direttissimo, sempre che non siano
necessarie  speciali  indagini, per i delitti previsti dagli articoli
628,  629  e 630 del codice penale, per i reati concernenti le armi e
gli  esplosivi,  e  per  i reati eventualmente concorrenti con quelli
sopraindicati".