Art. 10. L'art. 2 della legge 14 ottobre 1974, n. 497, e' sostituito dal seguente: "In deroga a quanto previsto dal primo comma dell'art. 502 del codice di procedura penale, il procuratore della Repubblica procede in ogni caso con il giudizio direttissimo, sempre che non siano necessarie speciali indagini, per i delitti previsti dagli articoli 628, 629 e 630 del codice penale, per i reati concernenti le armi e gli esplosivi, e per i reati eventualmente concorrenti con quelli sopraindicati".