Art. 11.

  Gli  ufficiali  e  gli  agenti  di polizia possono accompagnare nei
propri uffici chiunque, richiestone, rifiuta di dichiarare le proprie
generalita'    ed   ivi   trattenerlo   per   il   tempo   necessario
all'identificazione o comunque non oltre le ventiquattro ore.
  La  disposizione  prevista  nel  comma  precedente si applica anche
quando  ricorrono  sufficienti  indizi per ritenere la falsita' delle
dichiarazioni   della   persona  richiesta  sulla  propria  identita'
personale o dei documenti d'identita' da essa esibiti.
  Dell'accompagnamento e' data immediata notizia al procuratore della
Repubblica, il quale, se riconosce che non ricorrono le condizioni di
cui   al  comma  precedente,  ordina  la  liberazione  della  persona
accompagnata.