Art. 11. Gli ufficiali e gli agenti di polizia possono accompagnare nei propri uffici chiunque, richiestone, rifiuta di dichiarare le proprie generalita' ed ivi trattenerlo per il tempo necessario all'identificazione o comunque non oltre le ventiquattro ore. La disposizione prevista nel comma precedente si applica anche quando ricorrono sufficienti indizi per ritenere la falsita' delle dichiarazioni della persona richiesta sulla propria identita' personale o dei documenti d'identita' da essa esibiti. Dell'accompagnamento e' data immediata notizia al procuratore della Repubblica, il quale, se riconosce che non ricorrono le condizioni di cui al comma precedente, ordina la liberazione della persona accompagnata.