Art. 3.

  Dopo l'art. 648 del codice penale e' aggiunto il seguente:
  "Art.  648-bis  -  (Sostituzione  di denaro o valori provenienti da
rapina aggravata, estorsione aggravata o sequestro di persona a scopo
di  estorsione).  -  Fuori  dei  casi di concorso nel reato, chiunque
compie  fatti o atti diretti a sostituire denaro o valori provenienti
dai  delitti  di  rapina  aggravata,  di  estorsione  aggravata  o di
sequestro  di persona a scopo di estorsione, con altro denaro o altri
valori,  al  fine  di  procurare  a  se'  o ad altri un profitto o di
aiutare  gli  autori  dei delitti suddetti ad assicurarsi il profitto
del  reato, e' punito con la reclusione da quattro a dieci anni e con
la multa da lire un milione a venti milioni.
  Si applica l'ultimo comma dell'articolo precedente".