Art. 4. Dopo l'art. 165 del codice di procedura penale sono inseriti i seguenti: "Art. 165-bis - (Richiesta di copie di atti e di informazioni da parte dell'autorita' giudiziaria). - Il giudice istruttore, il pretore e il pubblico ministero, per i soli procedimenti in corso di istruzione, possono ottenere dalla competente autorita' giudiziaria, anche in deroga al divieto stabilito dall'art. 307, copie di atti relativi ad altri procedimenti penali e informazioni scritte sul loro contenuto". "Art. 165-ter - (Richiesta di copie di atti e di informazioni da parte del Ministro per l'interno). - Il Ministro per l'interno, direttamente o per mezzo di ufficiali di polizia giudiziaria, appositamente delegati, puo' chiedere all'autorita' giudiziaria competente copie di atti processuali e informazioni scritte sul loro contenuto ritenute indispensabili per la prevenzione e l'accertamento dei delitti indicati negli articoli 306, 422, 423, 426, 428, 432, primo comma, 433, 438, 439, 575, 628, terzo comma, 629, secondo comma e 630 del codice penale, nonche' dei delitti previsti dagli articoli 1 e 2, primo comma, della legge 20 giugno 1952, n. 645, e successive modificazioni, dall'art. 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, e dall'art. 1, quarto e quinto comma, del decreto-legge 4 marzo 1976, n. 31, convertito nella legge 30 aprile 1976, n. 159. L'autorita' giudiziaria puo' trasmettere le copie e le informazioni di cui al comma precedente anche di propria iniziativa; nel caso di richiesta deve provvedere entro cinque giorni. Le copie e le informazioni acquisite ai sensi dei commi precedenti sono coperte dal segreto d'ufficio. Se il giudice ritiene di non poter derogare al segreto di cui all'art. 307 emette decreto motivato di rigetto".