Art. 4.

  Dopo  l'art.  165  del  codice  di procedura penale sono inseriti i
seguenti:
  "Art.  165-bis  -  (Richiesta di copie di atti e di informazioni da
parte  dell'autorita'  giudiziaria).  -  Il  giudice  istruttore,  il
pretore  e il pubblico ministero, per i soli procedimenti in corso di
istruzione,  possono ottenere dalla competente autorita' giudiziaria,
anche  in  deroga  al  divieto stabilito dall'art. 307, copie di atti
relativi ad altri procedimenti penali e informazioni scritte sul loro
contenuto".
  "Art.  165-ter  -  (Richiesta di copie di atti e di informazioni da
parte  del  Ministro  per  l'interno).  -  Il Ministro per l'interno,
direttamente  o  per  mezzo  di  ufficiali  di  polizia  giudiziaria,
appositamente   delegati,  puo'  chiedere  all'autorita'  giudiziaria
competente  copie di atti processuali e informazioni scritte sul loro
contenuto ritenute indispensabili per la prevenzione e l'accertamento
dei  delitti  indicati  negli  articoli 306, 422, 423, 426, 428, 432,
primo comma, 433, 438, 439, 575, 628, terzo comma, 629, secondo comma
e  630 del codice penale, nonche' dei delitti previsti dagli articoli
1  e 2, primo comma, della legge 20 giugno 1952, n. 645, e successive
modificazioni,  dall'art.  75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, e
dall'art.  1,  quarto e quinto comma, del decreto-legge 4 marzo 1976,
n. 31, convertito nella legge 30 aprile 1976, n. 159.
  L'autorita' giudiziaria puo' trasmettere le copie e le informazioni
di  cui  al comma precedente anche di propria iniziativa; nel caso di
richiesta deve provvedere entro cinque giorni.
  Le  copie e le informazioni acquisite ai sensi dei commi precedenti
sono coperte dal segreto d'ufficio.
  Se  il  giudice  ritiene  di  non  poter derogare al segreto di cui
all'art. 307 emette decreto motivato di rigetto".