Art. 5.

  Dopo  l'art.  225  del  codice  di  procedura penale e' inserito il
seguente:
  "Art.    225-bis    -    (Sommarie   informazioni   dall'indiziato,
dall'arrestato  e  dal  fermato). - Nei casi di assoluta urgenza e al
solo  scopo  di  proseguire  le  indagini  in  ordine ai reati di cui
all'art. 165-ter, gli ufficiali di polizia giudiziaria possono, senza
la   presenza   del   difensore,   assumere   sommarie   informazioni
dall'indiziato,  dall'arrestato  in  flagranza o dal fermato ai sensi
dell'art. 238.
  Le  informazioni assunte non sono verbalizzate e sono prive di ogni
valore  ai  fini  processuali.  Esse  non  possono formare oggetto di
rapporto ne' di testimonianza, a pena di nullita'.
  Gli ufficiali di polizia giudiziaria debbono dare immediata notizia
al  procuratore della Repubblica o al pretore ed al difensore di aver
acquisito le sommarie informazioni".