Art. 6. 
 
  Il secondo comma dell'art. 226-ter del codice di  procedura  penale
e' sostituito dal seguente: 
  "Il decreto deve indicare le modalita' e la durata delle operazioni
disposte. Tale durata non puo' superare i quindici  giorni,  ma  puo'
essere prorogata  per  periodi  successivi  di  quindici  giorni  ove
perdurino le condizioni stabilite  nella  prima  parte  del  presente
articolo.  Il  provvedimento  di  proroga  deve  contenere  specifica
motivazione".