Art. 6. Il secondo comma dell'art. 226-ter del codice di procedura penale e' sostituito dal seguente: "Il decreto deve indicare le modalita' e la durata delle operazioni disposte. Tale durata non puo' superare i quindici giorni, ma puo' essere prorogata per periodi successivi di quindici giorni ove perdurino le condizioni stabilite nella prima parte del presente articolo. Il provvedimento di proroga deve contenere specifica motivazione".