Art. 7.

  Dopo  l'ultimo  comma  dell'art.  226-ter  del  codice di procedura
penale e' aggiunto il seguente:
  "L'autorizzazione   puo'   essere   data   anche   oralmente,   con
l'indicazione  delle modalita' e della durata delle operazioni, ma in
questo  caso  deve  essere  confermata per iscritto appena possibile,
nelle  forme  previste  dai commi precedenti, con l'indicazione della
data e dell'ora nella quale il provvedimento orale e' stato emesso".