Art. 7. Dopo l'ultimo comma dell'art. 226-ter del codice di procedura penale e' aggiunto il seguente: "L'autorizzazione puo' essere data anche oralmente, con l'indicazione delle modalita' e della durata delle operazioni, ma in questo caso deve essere confermata per iscritto appena possibile, nelle forme previste dai commi precedenti, con l'indicazione della data e dell'ora nella quale il provvedimento orale e' stato emesso".