Art. 8. L'art. 226-quater del codice di procedura penale e' sostituito dal seguente: "Art. 226-quater - (Esecuzione delle operazioni di impedimento, interruzione o intercettazione di comunicazioni o conversazioni). - Le operazioni di cui all'articolo 226-bis sono effettuate presso gli impianti installati presso la procura della Repubblica ovvero, sino a che non saranno allestiti i necessari apparati, presso impianti di pubblico servizio. Tuttavia, quando per ragioni di urgenza non sia possibile utilizzare gli impianti indicati nel precedente comma, il procuratore della Repubblica o il giudice istruttore puo' autorizzare che le operazioni ivi previste siano eseguite presso impianti in dotazione agli uffici di polizia giudiziaria. Le operazioni devono essere documentate in apposito processo verbale contenente l'indicazione degli estremi del provvedimento di autorizzazione, la descrizione delle modalita' di registrazione, l'annotazione del giorno e dell'ora, nonche' i nominativi delle persone che hanno preso parte alle operazioni. Le registrazioni sono racchiuse in apposite custodie sigillate, se necessario, raccolte in un involucro sul quale e' indicato il numero delle custodie nonche' il numero dell'apparecchio controllato. I verbali e le registrazioni devono essere immediatamente trasmessi a procuratore della Repubblica od al giudice istruttore che ha autorizzato le operazioni. Le notizie contenute nelle predette registrazioni e nei predetti verbali possono essere utilizzate quali prove in procedimenti diversi da quelli per i quali sono state raccolte, se si riferiscono a reati per i quali il mandato di cattura e' obbligatorio anche per taluno soltanto degli imputati. I processi verbali delle attivita' previste nei commi precedenti con allegate le registrazioni, sono depositate in cancelleria o segreteria con avviso ai soli difensori degli indiziati o imputati, secondo le disposizioni dell'art. 304-quater. Scaduto il termine previsto dal quarto comma dell'art. 304-quater, il magistrato procede allo stralcio delle registrazioni relative a comunicazioni, conversazioni o immagini, nonche' dei verbali o delle parti degli stessi, viziati di nullita' o irrilevanti a fini probatori in qualunque processo, provvedendo alla loro distruzione, sia nell'originale sia nelle trascrizioni. Il magistrato dispone, con le forme, i modi e le garanzie previsti dagli articoli 314 e seguenti, la traduzione integrale in verbali delle comunicazioni registrate. I difensori possono estrarne copia con trasposizione su nastro magnetico o su disco".