Art. 8.

  L'art.  226-quater del codice di procedura penale e' sostituito dal
seguente:
  "Art.  226-quater  -  (Esecuzione  delle operazioni di impedimento,
interruzione  o  intercettazione di comunicazioni o conversazioni). -
Le  operazioni di cui all'articolo 226-bis sono effettuate presso gli
impianti installati presso la procura della Repubblica ovvero, sino a
che  non  saranno  allestiti i necessari apparati, presso impianti di
pubblico servizio.
  Tuttavia,   quando   per  ragioni  di  urgenza  non  sia  possibile
utilizzare gli impianti indicati nel precedente comma, il procuratore
della  Repubblica  o  il  giudice  istruttore puo' autorizzare che le
operazioni  ivi  previste siano eseguite presso impianti in dotazione
agli uffici di polizia giudiziaria.
  Le  operazioni  devono  essere  documentate  in  apposito  processo
verbale  contenente  l'indicazione degli estremi del provvedimento di
autorizzazione,  la  descrizione  delle  modalita'  di registrazione,
l'annotazione  del  giorno  e  dell'ora,  nonche'  i nominativi delle
persone che hanno preso parte alle operazioni.
  Le  registrazioni sono racchiuse in apposite custodie sigillate, se
necessario,  raccolte in un involucro sul quale e' indicato il numero
delle custodie nonche' il numero dell'apparecchio controllato.
  I verbali e le registrazioni devono essere immediatamente trasmessi
a  procuratore  della  Repubblica  od  al  giudice  istruttore che ha
autorizzato le operazioni.
  Le  notizie  contenute  nelle predette registrazioni e nei predetti
verbali possono essere utilizzate quali prove in procedimenti diversi
da  quelli per i quali sono state raccolte, se si riferiscono a reati
per  i  quali  il mandato di cattura e' obbligatorio anche per taluno
soltanto degli imputati.
  I  processi  verbali  delle attivita' previste nei commi precedenti
con  allegate  le  registrazioni,  sono  depositate  in cancelleria o
segreteria  con  avviso ai soli difensori degli indiziati o imputati,
secondo le disposizioni dell'art. 304-quater.
  Scaduto  il termine previsto dal quarto comma dell'art. 304-quater,
il  magistrato  procede  allo stralcio delle registrazioni relative a
comunicazioni,  conversazioni o immagini, nonche' dei verbali o delle
parti  degli  stessi,  viziati  di  nullita'  o  irrilevanti  a  fini
probatori  in  qualunque processo, provvedendo alla loro distruzione,
sia nell'originale sia nelle trascrizioni.
  Il  magistrato dispone, con le forme, i modi e le garanzie previsti
dagli  articoli  314  e  seguenti, la traduzione integrale in verbali
delle  comunicazioni  registrate.  I difensori possono estrarne copia
con trasposizione su nastro magnetico o su disco".