Art. 9. Dopo l'art. 226-quinquies del codice di procedura penale e' inserito il seguente: "Art. 226-sexies - (Intercettazione preventiva di comunicazioni o conversazioni telefoniche). - Fuori dalle ipotesi di cui ai precedenti articoli, a richiesta del Ministro per l'interno o, su sua delega, esercitata anche per il tramite del prefetto competente, a richiesta del questore, del comandante del gruppo dei carabinieri, del comandante del gruppo della guardia di finanza o di altro funzionario o ufficiale comandante di servizio o reparto operativo, il procuratore della Repubblica del luogo ove le operazioni devono essere eseguite puo' autorizzare l'intercettazione di comunicazioni o conversazioni telefoniche quando sia necessaria per le indagini in ordine ai delitti indicati nel primo comma dell'art. 165-ter. Le intercettazioni sono effettuate con l'osservanza delle modalita' previste dal secondo comma dell'articolo 226-ter e dai primi quattro commi dell'articolo 226-quater. Gli elementi acquisiti attraverso le intercettazioni possono essere utilizzati esclusivamente per la prosecuzione delle indagini e sono privi di ogni valore ai fini processuali. - Le registrazioni devono essere trasmesse al procuratore della Repubblica che ha autorizzato le operazioni".