Art. 9.

  Dopo  l'art.  226-quinquies  del  codice  di  procedura  penale  e'
inserito il seguente:
  "Art.  226-sexies  - (Intercettazione preventiva di comunicazioni o
conversazioni   telefoniche).   -  Fuori  dalle  ipotesi  di  cui  ai
precedenti articoli, a richiesta del Ministro per l'interno o, su sua
delega,  esercitata  anche  per il tramite del prefetto competente, a
richiesta  del  questore,  del comandante del gruppo dei carabinieri,
del  comandante  del  gruppo  della  guardia  di  finanza  o di altro
funzionario  o  ufficiale comandante di servizio o reparto operativo,
il  procuratore  della  Repubblica del luogo ove le operazioni devono
essere eseguite puo' autorizzare l'intercettazione di comunicazioni o
conversazioni  telefoniche  quando  sia necessaria per le indagini in
ordine ai delitti indicati nel primo comma dell'art. 165-ter.
  Le intercettazioni sono effettuate con l'osservanza delle modalita'
previste  dal secondo comma dell'articolo 226-ter e dai primi quattro
commi dell'articolo 226-quater.
  Gli elementi acquisiti attraverso le intercettazioni possono essere
utilizzati  esclusivamente  per la prosecuzione delle indagini e sono
privi  di  ogni valore ai fini processuali. - Le registrazioni devono
essere  trasmesse  al procuratore della Repubblica che ha autorizzato
le operazioni".