La Camera dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge: 
 
                               Art. 1. 
 
  Il Presidente della  Repubblica  e'  autorizzato  a  ratificare  la
convenzione di Berna per la  protezione  delle  opere  letterarie  ed
artistiche, firmata il 9 settembre 1886, completata  a  Parigi  il  4
maggio 1896, riveduta a Berlino il 13  novembre  1908,  completata  a
Berna il 20 marzo 1914, riveduta a Roma il 2 giugno 1928, a Bruxelles
il 26 giugno 1948, a Stoccolma il 14 luglio 1967 e  a  Parigi  il  24
luglio 1971.