(Convenzione-art. 1)
                 TESTO UFFICIALE IN LINGUA ITALIANA 
           (ai sensi dell'articolo 37 della Convenzione). 
 
                        CONVENZIONE DI BERNA 
        per la protezione delle opere letterarie e artistiche 
 
del 9 settembre 1886, completata a Parigi il 4 maggio 1896,  riveduta
a Berlino il 13 novembre 1908, completata a Berna il 20 marzo 1914  e
riveduta a Roma il 2 giugno 1928, a Bruxelles il 26  giugno  1948,  a
      Stoccolma il 14 luglio 1967 e a Parigi il 24 luglio 1971. 
 
  I Paesi dell'Unione, parimenti animati dal desiderio di  proteggere
nel modo piu' efficace ed uniforme possibile i diritti  degli  autori
sulle loro opere letterarie ed artistiche, 
  Riconoscendo l'importanza dei lavori della Conferenza di  revisione
tenuta a Stoccolma nel 1967, 
  Hanno deciso  di  rivedere  l'Atto  adottato  dalla  Conferenza  di
Stoccolma, lasciando invariati gli articoli da 1 a 20 e da 22 a 26 di
questo Atto. 
  Di   conseguenza,   i   sottoscritti   Plenipotenziari,   dopo   la
presentazione dei loro pieni poteri, riconosciuti in buona  e  debita
forma, hanno convenuto quanto segue: 
 
                             ARTICOLO 1. 
 
  I Paesi ai quali si applica la presente Convenzione sono costituiti
in Unione per la protezione dei diritti degli autori sulle loro opere
letterarie ed artistiche.