(Convenzione-art. 7 bis)
                           ARTICOLO 7-bis. 
 
  Le disposizioni dell'articolo precedente sono del pari  applicabili
quando il diritto d'autore spetta in comune ai collaboratori  di  una
opera, con la riserva che i termini successivi alla morta dell'autore
vano computati  dalla  data  della  morta  dell'ultimo  collaboratore
superstite.