(Convenzione-art. 10)
                            ARTICOLO 10. 
 
  1)  Sono  lecite  le  citazioni  tratte  da  un'opera   gia'   resa
lecitamente accessibile al pubblico, nonche' le citazioni di articoli
di giornali e riviste periodiche nella forma di rassegne di stampe, a
condizione che dette citazioni siano fatte conformemente ai buoni usi
e nella misura giustificata dallo scopo. 
  2)  Restano  fermi  gli  effetti  della  legislazione   dei   Paesi
dell'Unione  e  degli  accordi  particolari  tra  essi  stipulati   o
stipulandi, per quanto concerne la facolta' d'utilizzare  lecitamente
opere    letterarie    o    artistiche    a    titolo    illustrativo
nell'insegnamento, mediante pubblicazioni, emissioni  radiodiffuse  o
registrazioni sonore o visive, purche'  una  tale  utilizzazione  sia
fatta conformemente ai buoni usi e nella  misura  giustificata  dallo
scopo. 
  3) Le citazioni e utilizzazioni contemplato negli alinea precedenti
dovranno menzionare la fonte e, se vi compare, il nome dello autore.