(Convenzione-art. 11 ter)
                          ARTICOLO 11-ter. 
 
  1) Gli autori di opere letterarie hanno  il  diritto  esclusivo  di
autorizzare: 1° la recitazione pubblica delle loro opere, inclusa  la
recitazione pubblica mediante qualsiasi mezzo o procedimento;  2°  la
trasmissione pubblica  mediante  qualsiasi  mezzo  della  recitazione
delle loro opere. 
  2)  Gli  stessi  diritti  sono  conferiti  agli  autori  di   opere
letterarie per tutta la durata dei loro diritti sull'opera originale,
per quanto concerne la traduzione delle loro opere.