(Convenzione-art. 13)
                            ARTICOLO 13. 
 
  1)  Ciascun  Paese  dell'Unione  puo',  per  quanto  lo   concerne,
stabilire  riserve  e  condizioni  relative  al   diritto   esclusivo
dell'autore di un'opera musicale e dell'autore delle parole,  la  cui
registrazione con l'opera musicale  sia  gia'  stata  autorizzata  da
quest'ultimo, di autorizzare la registrazione sonora di  detta  opera
musicale, con, se e' il caso, le parole; queste riserve e  condizioni
hanno pero' effetto strettamente  limitato  al  Paese  che  le  abbia
stabilite e non possono in alcun caso ledere  il  diritto,  spettante
all'autore, di  ottenere  un  equo  compenso,  che,  in  mancanza  di
amichevole accordo, sara' fissato dall'autorita' competente. 
  2) Le registrazioni  di  opere  musicali  realizzate  in  un  Paese
dell'Unione, in conformita' dell'articolo 13.  3)  delle  Convenzioni
firmate a Roma il 2 giugno 1928 e a  Bruxelles  il  26  giugno  1948,
potranno,  in  tale  Paese,  essere  riprodotte  senza  il   consenso
dell'autore dell'opera musicale fino allo scadere di  un  termine  di
due anni decorrente dalla data in cui il detto Paese e' vincolato dal
presente atto. 
  3) Le registrazioni effettuate a norma degli alinea  1)  e  2)  del
presente articolo  e  importate,  senza  autorizzazione  delle  parti
interessate, in un Paese  dove  non  siano  lecite,  possono  esservi
sequestrate.