(Convenzione-art. 17)
                            ARTICOLO 17. 
 
  Le disposizioni della presente Convenzione  non  possono  in  alcun
modo recare pregiudizio al diritto spettante al Governo  di  ciascuno
dei Paesi dell'Unione di consentire,  vigilare  e  vietare,  mediante
provvedimenti legislativi o di polizia interna, la  circolazione,  la
rappresentazione, l'esportazione di qualsiasi opera o produzione, nei
cui confronti l'autorita' competente abbia ad esercitare  il  diritto
stesso.