(Convenzione-art. 25)
                            ARTICOLO 25. 
 
  1) a) L'Unione ha un bilancio preventivo. 
  b) Il bilancio preventivo dell'Unione comprende gli introiti  e  le
spese proprie dell'Unione, il suo contributo al bilancio delle  spese
comuni alle Unioni e, se e' il caso, la somma  messa  a  disposizione
del bilancio dalla Conferenza dell'Organizzazione. 
  c) Sono considerate spese comuni  alle  Unioni  le  spese  che  non
vengono attribuite esclusivamente all'Unione, bensi' anche a un'altra
o ad altre Unioni  amministrate  dall'Organizzazione.  Il  contributo
dall'Unione a tali spese comuni e'  proporzionale  all'interesse  che
dette spese presentano per essa. 
  2)  Il  bilancio  dell'Unione  e'  stabilito  tenendo  conto  delle
esigenze  di  coordinamento  con  i  bilanci   delle   altre   Unioni
amministrate dall'Organizzazione. 
  3) Il bilancio dell'Unione e' finanziato dalle seguenti risorse: 
  i) i contributi dei Paesi dell'Unione; 
  ii) le tasse e le somme riscosse per i  servizi  resi  dall'Ufficio
internazionale in relazione all'Unione; 
  iii)  il  ricavo  della  vendita  di   pubblicazioni   dell'Ufficio
internazionale concernenti l'Unione, e i diritti  inerenti  a  queste
pubblicazioni; 
  iv) i doni, i lasciti e le sovvenzioni; 
  v) le pigioni, gli interessi e altri diversi proventi. 
  4) a) Per determinare la loro quota  contributiva  al  bilancio,  i
Paesi dell'Unione si ripartiscono in sette classi e pagano contributi
annui in rapporto al seguente numero di unita': 
    

  Classe I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
  Classe II. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
  Classe III . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
  Classe IV. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
  Classe V. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
  Classe VI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
  Classe VII. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

    
  b) Salvo che non l'abbia  gia'  fatto,  ciascun  Paese  indica,  al
momento del deposito del suo strumento di ratifica o  d'adesione,  in
quale  delle  classi  suindicate  desidera  essere  collocato.   Esso
conserva nondimeno la  facolta'  di  cambiare  classe;  tuttavia,  se
sceglie una classe inferiore, lo  deve  comunicare  all'Assemblea  in
occasione di una delle sue  sessioni  ordinarie.  Il  cambiamento  di
classe prendera' effetto all'inizio  dell'anno  civile  successivo  a
tale sessione. 
  c) Il rapporto tra l'ammontare  del  contributo  annuo  di  ciascun
Paese e il totale dei contributi annui al bilancio dell'Unione pagati
da questi Paesi e' uguale al rapporto tra il numero di  unita'  della
classe in cui il Paese e' collocato e  il  numero  totale  di  unita'
dell'insieme dei Paesi. 
  d) I contributi sono esigibili al 1 gennaio di ogni anno. 
  e)  Un  Paese  in  mora  nel  pagamento  dei  contributi  non  puo'
esercitare  il  suo  diritto  di  voto,  in  nessuno   degli   organi
dell'Unione di cui  e'  membro,  se  l'ammontare  del  suo  arretrato
risulta uguale o superiore a quello dei contributi da esso dovuti per
i due anni completi trascorsi. Tuttavia, un tale  Paese  puo'  essere
autorizzato a conservare l'esercizio del suo diritto di voto in  seno
a detto organo finche' quest'ultimo ritiene il ritardo attribuibile a
circostanze eccezionali e inevitabili. 
  f) Qualora il bilancio non sia ancora  adottato  all'inizio  di  un
nuovo esercizio, il bilancio dell'anno precedente va ripreso  secondo
le modalita' del regolamento finanziario. 
  5)  L'ammontare  delle  tasse  e  somme  dovute  per  servizi  resi
dall'Ufficio internazionale in relazione all'Unione e' stabilito  dal
Direttore Generale, che ne fa rapporto all'Assemblea  e  al  Comitato
esecutivo. 
  6) a) L'Unione possiede un fondo di rotazione  costituito  mediante
un pagamento unico effettuato da ciascun  Paese  dell'Unione.  Se  il
fondo diviene insufficiente, l'Assemblea ne decide l'aumento. 
  b) L'ammontare del pagamento iniziale di ciascun Paese a tale fondo
o  della  sua  partecipazione  ad  un  aumento  e'  proporzionale  al
contributo del Paese per l'anno in  cui  il  fondo  e'  costituito  o
l'aumento e' deciso. 
  c) La proporzione  e  le  modalita'  di  pagamento  sono  stabilite
dall'Assemblea, su  proposta  del  Direttore  Generale  e  dopo  aver
consultato il Comitato di coordinamento dell'Organizzazione. 
  7) a) L'accordo di sede concluso con il Paese  sul  territorio  del
quale l'Organizzazione e' stabilita deve prevedere che, ove il  fondo
di  cassa  si  riveli  insufficiente,  questo  Paese  conceda   delle
anticipazioni. 
  L'ammontare delle anticipazioni  e  le  condizioni  di  concessione
saranno oggetto, di volta in volta, di  un  particolare  accordo  tra
questo Paese e l'Organizzazione. Fintanto che dura il suo obbligo  di
concedere anticipazioni, il Paese dispone ex officio di un seggio  in
seno al Comitato esecutivo. 
  b) Il Paese contemplato  nel  comma  a)  e  l'Organizzazione  hanno
ciascuno  la  facolta'   di   denunciare   l'impegno   di   concedere
anticipazioni mediante  notificazione  scritta.  La  denuncia  prende
effetto tre anni dopo la fine dell'anno in cui e' stata notificata. 
  8) La verifica  dei  conti  e'  effettuata,  secondo  le  modalita'
previste  dal  regolamento  finanziario,  da   uno   o   piu'   Paesi
dell'Unione,  oppure  da  controllori  esterni  designati,  col  loro
consenso, dall'Assemblea.