(Convenzione-art. 38)
                            ARTICOLO 38. 
 
  1) I Paesi dell'Unione che non hanno ratificato il presente Atto  o
che non vi hanno aderito e che non sono vincolati dagli articoli 22 a
26  dell'Atto  di  Stoccolma  possono,  fino  al  26   aprile   1975,
esercitare,  se  lo  desiderano,  i  diritti  previsti  dai  suddetti
articoli come se fossero  vincolati  dagli  stessi.  Ogni  Paese  che
intenda valersi di questa facolta' depositera' a tal fine  presso  il
Direttore Generale una notificazione scritta, che prende effetto alla
data  del  suo  ricevimento.  Tali   Paesi   sono   ritenuti   membri
dell'Assemblea fino allo scadere del detto periodo. 
  2) Fintanto che tutti i Paesi dell'Unione non siano divenuti membri
della Organizzazione,  l'Ufficio  internazionale  dell'Organizzazione
funge ugualmente da Ufficio dell'Unione e il suo  Direttore  Generale
da Direttore di questo Ufficio. 
  3) Allorche' tutti i  Paesi  dell'Unione  saranno  divenuti  membri
dell'Organizzazione, i diritti, gli obblighi e  i  beni  dell'Ufficio
dell'Unione    saranno    trasferiti    all'Ufficio    internazionale
dell'Organizzazione.