(Convenzione-art. 6)
                             ARTICOLO 6. 
 
  1) Quando un Paese  estraneo  all'Unione  non  protegge  in  misura
sufficiente  le  opere  degli  autori  appartenenti   ad   un   Paese
dell'Unione, quest'ultimo potra' limitare la protezione delle opere i
cui autori, al momento  della  prima  pubblicazione  delle  medesime,
appartengano al Paese estraneo e non  risiedano  abitualmente  in  un
Paese dell'Unione. 
  Se il Paese della prima pubblicazione fa uso  di  questa  facolta',
gli altri Paesi dell'Unione non  saranno  tenuti  ad  accordare  alle
opere, in tal modo soggette a particolare disciplina, una  protezione
piu' larga di quella loro accordata nel paese di prima pubblicazione. 
  2) Nessuna limitazione, stabilita in forza dell'alinea  precedente,
dovra' pregiudicare i diritti acquisiti da un autore su  di  un'opera
pubblicata in un Paese dell'Unione, prima  che  siffatta  limitazione
sia stata posta in esecuzione. 
  3) I  Paesi  dell'Unione  che,  in  forza  del  presente  articolo,
limiteranno la  protezione  dei  diritti  degli  autori,  ne  daranno
notificazione  scritta  al  Direttore  Generale   dell'Organizzazione
mondiale  della  proprieta'  intellettuale  (in   seguito   designato
"Direttore Generale"), indicando i Paesi rispetto ai quali si  limita
la protezione e del pari le limitazioni cui sono soggetti  i  diritti
degli autori appartenenti a questi Paesi. 
  Il Direttore Generale comunichera' immediatamente il fatto a  tutti
i Paesi dell'Unione.