(Annesso-art. II)
                            ARTICOLO II. 
 
  1)  Ogni  Paese  che  abbia  dichiarato  di  volersi  avvalere  del
beneficio  della  facolta'  prevista  dal  presente  articolo,  sara'
abilitato, per quanto riguarda le opere pubblicate in forma  stampata
o in ogni altra  forma  analoga  di  riproduzione,  a  sostituire  al
diritto esclusivo di traduzione, previsto dall'articolo 8, un  regime
di licenze  non  esclusive  e  incedibili,  accordato  dall'autorita'
competente  alle  condizioni  che  seguono  e  in  conformita'   alle
disposizioni dell'articolo IV. 
  2) a) Con riserva delle disposizioni dell'alinea 3),  quando,  alla
scadenza di un periodo di  tre  anni  o  di  un  periodo  piu'  lungo
determinato  dalla  legislazione  nazionale  del  suddetto  Paese,  a
partire dalla prima pubblicazione di un'opera,  la  tradizione  della
stessa non e' stata pubblicata in una lingua d'uso generale in questo
Paese  dal  titolare  del  diritto  di  traduzione  o  con   la   sua
autorizzazione, ogni cittadino di  tale  Paese  potra'  ottenere  una
licenza per fare una  traduzione  dell'opera  nella  detta  lingua  e
pubblicare questa traduzione sotto forma stampata o sotto ogni  altra
forma analoga di riproduzione. 
  b) Una licenza puo' anche essere accordata in  forza  del  presente
articolo, se tutte le  edizioni  della  traduzione  pubblicata  nella
lingua considerata sono esaurite. 
  3) a) Nel caso di traduzioni in  una  lingua  che  non  e'  di  uso
generale in uno o  piu'  Paesi  sviluppati,  membri  dell'Unione,  un
periodo di un anno sara' sostituito al periodo di tre  anni  previsto
all'alinea 2) a). 
  b) Ogni Paese contemplato all'alinea 1) puo', con l'accordo unanime
dei Paesi sviluppati, membri dell'Unione, nei quali la stessa  lingua
e' d'uso generale, sostituire,  nel  caso  di  traduzione  in  questa
lingua, il periodo di tre anni  previsto  all'alinea  2)  a)  con  un
periodo piu' corto fissato in conformita' al detto  accordo,  purche'
tale periodo non sia inferiore a un anno. Tuttavia,  le  disposizioni
della frase precedente non sono applicabili quando la lingua  di  cui
si tratta e' l'inglese, lo spagnolo o il francese.  Ogni  accordo  in
tal senso deve essere notificato al Direttore Generale da  parte  dei
Governi interessati. 
  4) a) Ogni licenza contemplata nel  presente  articolo  non  potra'
essere accordata prima della scadenza di un termine supplementare  di
sei mesi, nel caso in cui essa puo' essere ottenuta alla scadenza  di
un periodo di tre anni, e di nove mesi, nel caso  in  cui  essa  puo'
essere ottenuta alla scadenza di un periodo di un anno: 
  i) dalla data in cui il richiedente adempie le formalita'  previste
dall'articolo IV. 1); 
  ii) o, se l'identita' o l'indirizzo del  titolare  del  diritto  di
traduzione non e'  conosciuto,  dalla  data  in  cui  il  richiedente
procede, come previsto all'articolo IV.  2),  all'invio  delle  copie
della domanda all'autorita' competente ad accordare la licenza. 
  b) Se, durante il termine di sei o nove mesi, una traduzione  nella
lingua per la quale e' stata fatta la  richiesta  e'  pubblicata  dal
titolare del diritto di  traduzione  o  con  la  sua  autorizzazione,
nessuna  licenza  potra'  essere  accordata  in  forza  del  presente
articolo. 
  5) Ogni licenza di cui  al  presente  articolo  non  potra'  essere
accordata che per l'uso scolastico, universitario o di ricerca. 
  6) Se la traduzione di un'opera  e'  pubblicata  dal  titolare  del
diritto di traduzione  o  con  la  sua  autorizzazione  a  un  prezzo
paragonabile a quello che e' in uso nel Paese di cui  si  tratta  per
opere analoghe, ogni licenza concessa in forza del presente  articolo
scadra' se  questa  traduzione  e'  nella  stessa  lingua  e  il  suo
contenuto essenzialmente lo stesso, rispettivamente, della  lingua  e
del contenuto della traduzione pubblicata in virtu' della licenza. La
messa in circolazione di tutti  gli  esemplari  gia'  prodotti  prima
della  scadenza  della  licenza  potra'  continuare  fino   al   loro
esaurimento. 
  7) Per le  opere  composte  principalmente  di  illustrazioni,  una
licenza per  fare  e  pubblicare  una  traduzione  del  testo  e  per
riprodurre e pubblicare le illustrazioni puo' essere  accordata  solo
se le condizioni dell'articolo III sono ugualmente adempiute. 
  8) Nessuna licenza puo' essere  accordata  in  forza  del  presente
articolo, quando l'autore abbia ritirato dalla circolazione tutti gli
esemplari della sua opera. 
  9) a) Una licenze per fare la traduzione di un'opera che  e'  stata
pubblicata sotto forma stampata o sotto ogni altra forma  analoga  di
riproduzione puo' anche essere accordata  a  qualunque  organismo  di
radiodiffusione avente la sua sede in un Paese contemplato all'alinea
1), a seguito d'una domanda rivolta all'autorita' competente di  tale
Paese da parte di detto organismo, purche' siano adempiute  tutte  le
condizioni seguenti: 
  i)  la  traduzione  e'  effettuata  su  un  esemplare  prodotto   e
acquistato in conformita' alla legislazione di detto Paese; 
  ii)  la  traduzione  e'  utilizzabile  solamente  nelle   emissioni
destinate  all'insegnamento  o  alla  diffusione  di  informazioni  a
carattere  scientifico  o  tecnico  destinate  agli  esperti  di  una
professione determinata; 
  iii) la traduzione e' utilizzata esclusivamente ai  fini  enumerati
al numero ii) nelle emissioni effettuate lecitamente e  destinate  ai
beneficiari sul territorio di  detto  Paese,  comprese  le  emissioni
effettuate per mezzo di  registrazioni  sonore  o  visive  realizzate
lecitamente ed esclusivamente per tali emissioni; 
  iv) tutte le utilizzazioni fatte della traduzione non  hanno  alcun
carattere lucrativo. 
  b) Delle registrazioni sonore o visive di una traduzione  fatta  da
un organismo di radiodiffusione in forza di una licenza accordata  in
virtu' del presente alinea possono, ai fini  e  sotto  riserva  delle
condizioni  enumerate  nel  comma  a)  e  con  l'accordo  di   questo
organismo,  essere  anche  utilizzate  da  ogni  altro  organismo  di
radiodiffusione avente  la  sua  sede  nel  Paese  la  cui  autorita'
competente ha accordato la licenza in questione. 
  c) Purche' tutti i criteri e le condizioni enumerate  al  comma  a)
siano rispettato, una licenza puo' ugualmente essere accordata  a  un
organismo di radiodiffusione per tradurre qualunque testo incorporato
in una fissazione  audio-visiva  fatta  e  pubblicata  ai  soli  fini
dell'uso scolastico e universitario. 
  d)  Con  riserva  delle  disposizioni  dei  commi  a)  e   c),   le
disposizioni  degli   alinea   precedenti   sono   applicabili   alla
concessione e all'esercizio di ogni licenza accordata  in  forza  del
presente alinea.