Art. 2.
                 Esclusioni oggettive dall'amnistia

  L'amnistia non si applica:
    a) ai delitti previsti dai seguenti articoli del codice penale:
      316 (peculato mediante profitto dell'errore altrui);
      318 (corruzione per un atto d'ufficio);
      319,  quarto  comma (corruzione per un atto contrario ai doveri
d'ufficio);
      320 (corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio);
      321 (pene per il corruttore);
      355  (inadempimento di contratti di pubbliche forniture), salvo
che si tratti di fatto commesso per colpa;
      371 (falso giuramento della parte);
      372  (falsa testimonianza) quando la deposizione verte su fatti
connessi all'esercizio di pubbliche funzioni espletate dal testimone;
      385  (evasione) limitatamente alle ipotesi previste nel secondo
comma;
      391  (procurata  inosservanza di misure di sicurezza detentive)
limitatamente alle ipotesi previste nel primo comma;
      443 (commercio o somministrazione di medicinali guasti);
      444 (commercio di sostanze alimentari nocive);
      445  (somministrazione  di medicinali in modo pericoloso per la
salute pubblica);
      501  (rialzo  e  ribasso  fraudolento  di  prezzi  sul pubblico
mercato o nelle borse di commercio);
      501-bis (manovre speculative su merci);
      590,   secondo  e  terzo  comma  (lesioni  personali  colpose),
limitatamente  ai  fatti  commessi  con violazione delle norme per la
prevenzione  degli  infortuni  sul  lavoro  o relative all'igiene del
lavoro,  che  abbiano  determinato  le conseguenze previste dal primo
comma, n. 2, o dal secondo comma dell'art. 583 del codice penale;
      644 (usura).
    Per i delitti previsti dagli articoli 316, 318, 320, primo comma,
e  321  del codice penale, l'esclusione dall'amnistia non opera se la
retribuzione  corrisposta  o promessa ovvero l'ammontare del denaro o
l'utilita'  ricevuta o ritenuta, per se' o per un terzo, sia stato di
speciale tenuita' e concorrano le circostanze attenuanti generiche;
    b)  al  delitto previsto dall'art. 218 del codice penale militare
di  pace  (peculato  militare  mediante profitto dell'errore altrui),
salvo  che  l'ammontare  del denaro o il valore della cosa ricevuta o
ritenuta  sia  stato di speciale tenuita' e concorrano le circostanze
attenuanti generiche;
    c) ai reati previsti:
      1) dall'art. 41, primo comma, lettera b), della legge 17 agosto
1942, n. 1150 - come sostituito dall'articolo 13 della legge 6 agosto
1967,  n. 765 (legge urbanistica) - e dall'art. 17, lettera b), della
legge 28 gennaio 1977, n. 10 (norme per la edificabilita' dei suoli),
quando  si  tratti di inosservanza dell'art. 28 della legge 17 agosto
1942,  n. 1150, e successive modificazioni, ovvero di lavori eseguiti
senza  licenza o concessione o in totale difformita' da queste, salvo
che   si   tratti   di  violazioni  riguardanti  un'area  di  piccola
estensione,  in  assenza  di opere edilizie, ovvero di violazioni che
comportino   una   limitata   entita'   dei  volumi  illegittimamente
realizzati  o  limitate  modifiche dei volumi esistenti, e sempre che
non  sussista lesione degli interessi pubblici tutelati da vincoli di
carattere       idrogeologico,      paesaggistico,      archeologico,
storico-artistico previsti da strumenti normativi e urbanistici sulle
aree  o  edifici  interessati,  nonche' da norme poste a tutela della
incolumita' e della igiene pubbliche;
      2)  dagli articoli 9, 10, 14, 15, 18 e 20 della legge 13 luglio
1966,  n.  615  (provvedimenti  contro  l'inquinamento atmosferico) e
dagli  articoli 21 e 22 della legge 10 maggio 1976, n. 319 (norme per
la tutela delle acque dall'inquinamento), salvo che il reato consista
nella  mancata  presentazione  della  domanda  di autorizzazione o di
rinnovo di cui all'art. 15, secondo comma, della stessa legge;
      3)  dalla legge 18 aprile 1975, n. 110 (norme integrative della
disciplina  vigente  per  il  controllo delle armi, delle munizioni e
degli  esplosivi),  nonche'  dagli articoli 697, 698 e 699 del codice
penale  (detenzione  abusiva di armi, omessa consegna di armi e porto
abusivo di armi);
      4)  dall'art.  1-bis  del  decreto-legge  4  marzo  1976, n. 31
(disposizioni penali in materia di infrazioni valutarie), convertito,
con  modificazioni,  nella  legge  30  aprile  1976,  n. 159, inserto
dall'art. 2 della legge 23 dicembre 1976, n. 863.
    Quando  vi  e'  stata  condanna  ai sensi dell'art. 81 del codice
penale, l'amnistia non si applica se il reato piu' grave ed uno degli
altri  reati  sono esclusi dall'amnistia; se e' escluso dall'amnistia
solo  il  reato  piu'  grave  sono  estinti  gli altri reati; se sono
esclusi   dall'amnistia   uno  o  piu'  dei  reati  che  danno  luogo
all'aumento  di  pena,  ma  non  il reato piu' grave, e' estinto solo
questo ultimo.