Art. 2. Esclusioni oggettive dall'amnistia L'amnistia non si applica: a) ai delitti previsti dai seguenti articoli del codice penale: 316 (peculato mediante profitto dell'errore altrui); 318 (corruzione per un atto d'ufficio); 319, quarto comma (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio); 320 (corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio); 321 (pene per il corruttore); 355 (inadempimento di contratti di pubbliche forniture), salvo che si tratti di fatto commesso per colpa; 371 (falso giuramento della parte); 372 (falsa testimonianza) quando la deposizione verte su fatti connessi all'esercizio di pubbliche funzioni espletate dal testimone; 385 (evasione) limitatamente alle ipotesi previste nel secondo comma; 391 (procurata inosservanza di misure di sicurezza detentive) limitatamente alle ipotesi previste nel primo comma; 443 (commercio o somministrazione di medicinali guasti); 444 (commercio di sostanze alimentari nocive); 445 (somministrazione di medicinali in modo pericoloso per la salute pubblica); 501 (rialzo e ribasso fraudolento di prezzi sul pubblico mercato o nelle borse di commercio); 501-bis (manovre speculative su merci); 590, secondo e terzo comma (lesioni personali colpose), limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro, che abbiano determinato le conseguenze previste dal primo comma, n. 2, o dal secondo comma dell'art. 583 del codice penale; 644 (usura). Per i delitti previsti dagli articoli 316, 318, 320, primo comma, e 321 del codice penale, l'esclusione dall'amnistia non opera se la retribuzione corrisposta o promessa ovvero l'ammontare del denaro o l'utilita' ricevuta o ritenuta, per se' o per un terzo, sia stato di speciale tenuita' e concorrano le circostanze attenuanti generiche; b) al delitto previsto dall'art. 218 del codice penale militare di pace (peculato militare mediante profitto dell'errore altrui), salvo che l'ammontare del denaro o il valore della cosa ricevuta o ritenuta sia stato di speciale tenuita' e concorrano le circostanze attenuanti generiche; c) ai reati previsti: 1) dall'art. 41, primo comma, lettera b), della legge 17 agosto 1942, n. 1150 - come sostituito dall'articolo 13 della legge 6 agosto 1967, n. 765 (legge urbanistica) - e dall'art. 17, lettera b), della legge 28 gennaio 1977, n. 10 (norme per la edificabilita' dei suoli), quando si tratti di inosservanza dell'art. 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni, ovvero di lavori eseguiti senza licenza o concessione o in totale difformita' da queste, salvo che si tratti di violazioni riguardanti un'area di piccola estensione, in assenza di opere edilizie, ovvero di violazioni che comportino una limitata entita' dei volumi illegittimamente realizzati o limitate modifiche dei volumi esistenti, e sempre che non sussista lesione degli interessi pubblici tutelati da vincoli di carattere idrogeologico, paesaggistico, archeologico, storico-artistico previsti da strumenti normativi e urbanistici sulle aree o edifici interessati, nonche' da norme poste a tutela della incolumita' e della igiene pubbliche; 2) dagli articoli 9, 10, 14, 15, 18 e 20 della legge 13 luglio 1966, n. 615 (provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico) e dagli articoli 21 e 22 della legge 10 maggio 1976, n. 319 (norme per la tutela delle acque dall'inquinamento), salvo che il reato consista nella mancata presentazione della domanda di autorizzazione o di rinnovo di cui all'art. 15, secondo comma, della stessa legge; 3) dalla legge 18 aprile 1975, n. 110 (norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi), nonche' dagli articoli 697, 698 e 699 del codice penale (detenzione abusiva di armi, omessa consegna di armi e porto abusivo di armi); 4) dall'art. 1-bis del decreto-legge 4 marzo 1976, n. 31 (disposizioni penali in materia di infrazioni valutarie), convertito, con modificazioni, nella legge 30 aprile 1976, n. 159, inserto dall'art. 2 della legge 23 dicembre 1976, n. 863. Quando vi e' stata condanna ai sensi dell'art. 81 del codice penale, l'amnistia non si applica se il reato piu' grave ed uno degli altri reati sono esclusi dall'amnistia; se e' escluso dall'amnistia solo il reato piu' grave sono estinti gli altri reati; se sono esclusi dall'amnistia uno o piu' dei reati che danno luogo all'aumento di pena, ma non il reato piu' grave, e' estinto solo questo ultimo.