Art. 4. Condizioni soggettive per l'applicabilita' dell'amnistia L'amnistia non si applica: a) ai delinquenti abituali o professionali e a coloro i quali alla data di entrata in vigore del decreto si trovano sottoposti alle misure di prevenzione del divieto o dell'obbligo di soggiorno, disposte con provvedimento definitivo ai sensi delle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423, e 31 maggio 1965, n. 575; b) a coloro i quali nei cinque anni precedenti la data di entrata in vigore del decreto hanno riportato una o piu' condanne, sia pure con la medesima sentenza, a pena detentiva complessiva superiore a due anni per delitti non colposi o, se si tratta di persone di eta' superiore a settanta anni, a pena detentiva complessiva superiore a tre anni per delitti non colposi; c) fuori dell'ipotesi prevista dalla lettera precedente, a coloro i quali, se di eta' inferiore ai settanta anni, alla data di entrata in vigore del decreto hanno riportato una o piu' condanne, sia pure con la medesima sentenza a pena detentiva complessiva superiore a dieci anni per delitti non colposi. Nella valutazione dei precedenti penali non si tiene conto: 1) delle condanne per le quali e' intervenuta riabilitazione, anche successivamente alla data del decreto, sempreche' le condizioni per la riabilitazione preesistano a detta data; 2) dei reati estinti alla data di entrata in vigore del decreto per il decorso dei termini della sospensione condizionale della pena a norma dell'art. 167 del codice penale; 3) dei reati estinguibili per effetto di precedenti amnistie; 4) delle condanne per reati militari di diserzione, di renitenza alla leva e di mancanza alla chiamata, la cui consumazione sia iniziata tra l'8 settembre 1943 e il 9 maggio 1945. Nell'applicazione dell'amnistia alle contravvenzioni non si tiene conto delle esclusioni previste dal primo comma.