Art. 4.
      Condizioni soggettive per l'applicabilita' dell'amnistia

  L'amnistia non si applica:
    a)  ai  delinquenti  abituali  o professionali e a coloro i quali
alla data di entrata in vigore del decreto si trovano sottoposti alle
misure  di  prevenzione  del  divieto  o  dell'obbligo  di soggiorno,
disposte  con  provvedimento  definitivo  ai  sensi  delle  leggi  27
dicembre 1956, n. 1423, e 31 maggio 1965, n. 575;
    b) a coloro i quali nei cinque anni precedenti la data di entrata
in  vigore  del decreto hanno riportato una o piu' condanne, sia pure
con  la  medesima  sentenza, a pena detentiva complessiva superiore a
due  anni  per delitti non colposi o, se si tratta di persone di eta'
superiore  a  settanta anni, a pena detentiva complessiva superiore a
tre anni per delitti non colposi;
    c) fuori dell'ipotesi prevista dalla lettera precedente, a coloro
i  quali, se di eta' inferiore ai settanta anni, alla data di entrata
in  vigore  del decreto hanno riportato una o piu' condanne, sia pure
con  la  medesima  sentenza  a pena detentiva complessiva superiore a
dieci anni per delitti non colposi.
  Nella valutazione dei precedenti penali non si tiene conto:
    1)  delle  condanne  per  le quali e' intervenuta riabilitazione,
anche successivamente alla data del decreto, sempreche' le condizioni
per la riabilitazione preesistano a detta data;
    2)  dei  reati estinti alla data di entrata in vigore del decreto
per  il decorso dei termini della sospensione condizionale della pena
a norma dell'art. 167 del codice penale;
    3) dei reati estinguibili per effetto di precedenti amnistie;
    4)  delle condanne per reati militari di diserzione, di renitenza
alla  leva  e  di  mancanza  alla  chiamata,  la cui consumazione sia
iniziata tra l'8 settembre 1943 e il 9 maggio 1945.
  Nell'applicazione  dell'amnistia  alle contravvenzioni non si tiene
conto delle esclusioni previste dal primo comma.