Art. 7. Esclusioni oggettive dall'indulto L'indulto non si applica: a) alle pene per i delitti previsti dai seguenti articoli del codice penale: 253 (distruzione o sabotaggio di opere militari); 276 (attentato contro il Presidente della Repubblica); 283 (attentato contro la Costituzione dello Stato); 284 (insurrezione armata contro i poteri dello Stato); 285 (devastazione, saccheggio e strage); 286 (guerra civile); 306 (banda armata); 314 (peculato), salvo che nei casi di distrazione nell'ambito della pubblica amministrazione; 315 (malversazione a danno di privati); 317 (concussione); 319, primo, secondo e terzo comma, e, in relazione ai fatti ivi previsti, 320 e 321 (corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio); 385 (evasione), se l'evasione e' aggravata dalla violenza o minaccia commessa con armi o da piu' persone riunite; 422 (strage); 428 (naufragio, sommersione o disastro aviatorio); 429, secondo comma (danneggiamento seguito da naufragio); 430 (disastro ferroviario); 431 (pericolo di disastro ferroviario causato da danneggiamento); 432, primo e terzo comma (attentato alla sicurezza dei trasporti); 433, terzo comma (attentati alla sicurezza degli impianti di energia elettrica e del gas, ovvero delle pubbliche comunicazioni); 434 (crollo di costruzioni o altri disastri dolosi); 438 (epidemia); 439 (avvelenamento di acque o di sostanze alimentari); 440 (adulterazioni e contraffazioni di sostanze alimentari); 575 (omicidio) fuori dei casi previsti dal secondo comma del precedente articolo del presente decreto; 628, ultimo comma (rapina aggravata); 629, secondo comma (estorsione aggravata); 630 (sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione); b) alle pene per i delitti previsti dai seguenti articoli: 2 della legge 20 giugno 1952, n. 645, concernente la riorganizzazione del disciolto partito fascista; 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, concernente la disciplina degli stupefacenti e delle sostanze psicotrope; 1. quinto comma, del decreto-legge 4 marzo 1976, n. 31, convertito, con modificazioni, nella legge 30 aprile 1976, n. 159, sostituito dall'art. 2 della legge 23 dicembre 1976, n. 863, contenente disposizioni penali in materia di infrazioni valutarie; c) alle pene per i reati finanziari; per i delitti concernenti le armi da guerra, tipo guerra o le materie esplodenti, gli ordigni esplosivi o incendiari di cui all'art. 1 della legge 18 aprile 1975, n. 110; per i delitti di illegale fabbricazione, importazione e vendita di armi comuni da sparo. Le esclusioni previste nel comma precedente non operano nei confronti dei reati rivolti a modificare l'ordinamento istituzionale della provincia di Bolzano, commessi fino a tutto il 31 dicembre 1967. Nei casi previsti dall'art. 81 del codice penale, l'indulto non si applica quando sono escluse ai sensi del primo comma le pene per il reato piu' grave e per uno degli altri reati; se e' esclusa solo la pena per il reato piu' grave, l'indulto si applica alla pena per gli altri reati; se sono escluse le pene per uno o piu' reati che danno luogo all'aumento della pena inflitta pei il reato piu' grave l'indulto si applica solo a questo ultimo.