Art. 7.
                  Esclusioni oggettive dall'indulto

  L'indulto non si applica:
    a)  alle  pene  per  i delitti previsti dai seguenti articoli del
codice penale:
      253 (distruzione o sabotaggio di opere militari);
      276 (attentato contro il Presidente della Repubblica);
      283 (attentato contro la Costituzione dello Stato);
      284 (insurrezione armata contro i poteri dello Stato);
      285 (devastazione, saccheggio e strage);
      286 (guerra civile);
      306 (banda armata);
      314  (peculato),  salvo che nei casi di distrazione nell'ambito
della pubblica amministrazione;
      315 (malversazione a danno di privati);
      317 (concussione);
      319, primo, secondo e terzo comma, e, in relazione ai fatti ivi
previsti,  320  e  321 (corruzione per un atto contrario ai doveri di
ufficio);
      385  (evasione),  se  l'evasione  e' aggravata dalla violenza o
minaccia commessa con armi o da piu' persone riunite;
      422 (strage);
      428 (naufragio, sommersione o disastro aviatorio);
      429, secondo comma (danneggiamento seguito da naufragio);
      430 (disastro ferroviario);
      431    (pericolo    di    disastro   ferroviario   causato   da
danneggiamento);
      432,   primo  e  terzo  comma  (attentato  alla  sicurezza  dei
trasporti);
      433,  terzo  comma  (attentati alla sicurezza degli impianti di
energia elettrica e del gas, ovvero delle pubbliche comunicazioni);
      434 (crollo di costruzioni o altri disastri dolosi);
      438 (epidemia);
      439 (avvelenamento di acque o di sostanze alimentari);
      440 (adulterazioni e contraffazioni di sostanze alimentari);
      575  (omicidio)  fuori  dei casi previsti dal secondo comma del
precedente articolo del presente decreto;
      628, ultimo comma (rapina aggravata);
      629, secondo comma (estorsione aggravata);
      630 (sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione);
    b) alle pene per i delitti previsti dai seguenti articoli:
      2   della   legge  20  giugno  1952,  n.  645,  concernente  la
riorganizzazione del disciolto partito fascista;
      75  della  legge  22  dicembre  1975,  n.  685,  concernente la
disciplina degli stupefacenti e delle sostanze psicotrope;
      1.  quinto  comma,  del  decreto-legge  4  marzo  1976,  n. 31,
convertito,  con  modificazioni,  nella legge 30 aprile 1976, n. 159,
sostituito  dall'art.  2  della  legge  23  dicembre  1976,  n.  863,
contenente disposizioni penali in materia di infrazioni valutarie;
    c) alle pene per i reati finanziari; per i delitti concernenti le
armi  da  guerra,  tipo  guerra  o le materie esplodenti, gli ordigni
esplosivi  o incendiari di cui all'art. 1 della legge 18 aprile 1975,
n.  110;  per  i  delitti  di  illegale fabbricazione, importazione e
vendita di armi comuni da sparo.
  Le  esclusioni  previste  nel  comma  precedente  non  operano  nei
confronti  dei reati rivolti a modificare l'ordinamento istituzionale
della  provincia  di  Bolzano,  commessi  fino a tutto il 31 dicembre
1967.
  Nei  casi previsti dall'art. 81 del codice penale, l'indulto non si
applica  quando  sono escluse ai sensi del primo comma le pene per il
reato  piu'  grave e per uno degli altri reati; se e' esclusa solo la
pena  per il reato piu' grave, l'indulto si applica alla pena per gli
altri  reati;  se sono escluse le pene per uno o piu' reati che danno
luogo  all'aumento  della  pena  inflitta  pei  il  reato  piu' grave
l'indulto si applica solo a questo ultimo.