Art. 9.
                         Revoca dell'indulto

  Il  beneficio  dell'indulto  e'  revocato di diritto qualora chi ne
abbia  usufruito  commetta,  entro cinque anni dall'entrata in vigore
del  decreto,  un delitto noi colposo per il quale riporti condanna a
pena detentiva non inferiore a sei mesi.