Art. 10. Qualora le terre siano oggetto di nuda proprieta', di usufrutto o di altri diritti reali di godimento, le disposizioni contenute nella presente legge si applicano anche ai titolari di tali diritti. Sono abrogate le disposizioni di cui al decreto luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 279, e successive modificazioni e integrazioni. E' altresi' abrogata la legge 21 febbraio 1963, n. 379. Fino a quando le regioni non avranno provveduto a costituire le commissioni di cui all'articolo 3, continuano ad operare le commissioni previste dall'articolo 1 della legge 18 aprile 1950, n. 199, secondo i principi e i criteri di cui alla presente legge. In ogni caso i procedimenti in corso dovranno essere definiti dalle commissioni di cui alla predetta legge 18 aprile 1950, n. 199. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 4 agosto 1978 PERTINI ANDREOTTI - MARCORA - BONIFACIO - ROGNONI - MORLINO - PANDOLFI - FORLANI Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO