Art. 10.

  Qualora  le  terre siano oggetto di nuda proprieta', di usufrutto o
di  altri diritti reali di godimento, le disposizioni contenute nella
presente legge si applicano anche ai titolari di tali diritti.
  Sono  abrogate le disposizioni di cui al decreto luogotenenziale 19
ottobre  1944,  n. 279, e successive modificazioni e integrazioni. E'
altresi' abrogata la legge 21 febbraio 1963, n. 379.
  Fino  a  quando  le  regioni non avranno provveduto a costituire le
commissioni   di   cui  all'articolo  3,  continuano  ad  operare  le
commissioni  previste  dall'articolo 1 della legge 18 aprile 1950, n.
199, secondo i principi e i criteri di cui alla presente legge.
  In ogni caso i procedimenti in corso dovranno essere definiti dalle
commissioni di cui alla predetta legge 18 aprile 1950, n. 199.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 4 agosto 1978

                               PERTINI

                                                ANDREOTTI - MARCORA -
                                                BONIFACIO - ROGNONI -
                                                 MORLINO - PANDOLFI -
                                                              FORLANI

Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO