Art. 2.

  Ai  fini  della presente legge si considerano incolte o abbandonate
le terre, suscettibili di coltivazione, che non siano state destinate
ad utilizzazione agraria da almeno due annate agrarie.
  Si   considerano  insufficientemente  coltivate  le  terre  le  cui
produzioni   ordinarie,  unitarie  medie,  dell'ultimo  triennio  non
abbiano  raggiunto  il 40 per cento di quelle ottenute, per le stesse
colture, nel medesimo periodo in terreni della stessa zona censuaria,
con   le   stesse  caratteristiche  catastali,  tenendo  conto  delle
vocazioni colturali della zona.
  Nelle  zone  e  nelle  aziende  dove  esistono  terreni  serviti da
impianti  d'irrigazione,  la  comparazione  ai fini di cui al secondo
comma  del presente articolo e' effettuata con le produzioni unitarie
dei terreni irrigui.