Art. 4.

  Le  regioni provvedono a determinare le singole zone del territorio
di loro competenza che risultino caratterizzate da estesi fenomeni di
abbandono  di  terre  suscettibili di utilizzazione per i fini di cui
all'articolo 1 della presente legge.
  Entro  un  congruo  termine  fissato  con  la  stessa  delibera  di
determinazione delle zone di cui al precedente comma, non inferiore a
novanta  giorni  dalla sua pubblicazione, chiunque vi abbia interesse
puo'  presentare  osservazioni,  su  cui  decide  l'organo  regionale
competente.
  Per  ognuna  delle  zone  determinate  ai sensi del primo comma, le
regioni provvedono, altresi', in coerenza con i programmi regionali e
comprensoriali  o  zonali  di  sviluppo  agricolo,  ove  esistenti, a
definire i criteri per l'utilizzazione agraria o forestale, nonche' i
criteri   per   la   formazione   dei   relativi  piani  aziendali  o
interaziendali,  osservando  in  quanto applicabili i principi di cui
alla  legge  9  maggio  1975,  n. 153, ovvero, nelle zone di cui alla
legge 10 maggio 1976, n. 352, i principi previsti dalla legge stessa.
  Le  regioni  provvedono  altresi'  a  determinare  le  norme  e  le
procedure   per  il  censimento,  la  classificazione  e  i  relativi
aggiornamenti  annuali  delle terre incolte e abbandonate, nonche' le
norme  e  le  procedure  per la notifica ai proprietari e agli aventi
diritto della avvenuta classificazione.
  Le   regioni  assegnano  per  la  coltivazione  le  terre  incolte,
abbandonate  o  insufficientemente  coltivate,  anche appartenenti ad
enti  pubblici e morali, compresi i terreni demaniali, ai richiedenti
che  si  obbligano  a  coltivarli  in  forma  singola o associata. La
domanda  del  richiedente viene notificata contemporaneamente, a cura
delle regioni, al proprietario e agli aventi diritto.
  I  proprietari  e gli aventi diritto possono chiedere alla regione,
entro il termine stabilito e comunque non inferiore ai quarantacinque
giorni,  di  coltivare  direttamente  le  terre di cui all'articolo 1
allegando  alla  richiesta  un  piano di sviluppo aziendale elaborato
secondo  i  criteri  di  cui al presente articolo e concordato con la
regione la quale ne accerta la esecuzione.