Art. 5. 
 
  Le regioni, indipendentemente dalla determinazione delle zone,  dal
censimento e dalla classificazione di cui al precedente  articolo  4,
assegnano  per  la  coltivazione  le  terre  incolte,  abbandonate  o
insufficientemente coltivate, anche appartenenti ad enti  pubblici  e
morali, compresi i terreni demaniali, ai richiedenti che si obbligano
a coltivarle in forma singola o associata. 
  La domanda del richiedente viene notificata a  cura  delle  regioni
contemporaneamente al  proprietario  e  agli  aventi  diritto,  ferme
restando le facolta' di cui all'articolo precedente. 
  Per i soggetti  di  cui  all'articolo  8  i  termini  previsti  dal
precedente comma sono raddoppiati. 
  Qualora i proprietari o gli aventi diritto non realizzino il  piano
di sviluppo aziendale entro i  termini  stabiliti  dalla  regione,  i
terreni potranno  essere  assegnati  ai  soggetti  richiedenti  e  il
proprietario non potra' piu' inoltrare  la  richiesta  di  coltivarli
direttamente sino alla scadenza dell'assegnazione. 
  Nell'assegnazione e' data la precedenza alle  aziende  coltivatrici
singole o associate a fini d'ampliamento aziendale, alle cooperative,
alle societa' semplici costituite fra imprese familiari  coltivatrici
per  l'esercizio  delle  attivita'  agricole,  ai  giovani   e   alle
cooperative costituite ai sensi della legge 1 giugno 1977, n. 285. 
  I  rapporti  tra  proprietari  ed  usufruttuari   delle   terre   e
assegnatari sono regolati dalla legge 11  febbraio  1971,  n.  11,  e
successive modificazioni.  Agli  assegnatari  spetta  il  diritto  di
recesso, previo preavviso di un  anno  da  notificarsi  alla  regione
nonche' al proprietario o agli aventi diritto. 
  Qualora l'assegnatario non provveda, entro due annate agrarie, alla
utilizzazione  delle  terre  assegnate,   le   commissioni   di   cui
all'articolo 3, su istanza dei proprietari, verificate le  condizioni
di mancata utilizzazione, propongono alla  regione  la  revoca  della
assegnazione.