Art. 6.

  Le   domande   intese   ad   ottenere  l'assegnazione  delle  terre
abbandonate,  incolte  o insufficientemente coltivate sono sottoposte
al   parere   delle   commissioni   previste   dall'articolo   3  per
l'accertamento  delle  condizioni  stabilite dalla presente legge. Il
parere  deve  essere  emesso  entro  trenta giorni dalla scadenza del
termine  di  cui  all'ultimo  comma  dell'articolo 4 nel rispetto del
principio del contraddittorio.
  Sulla  domanda di assegnazione provvede con decreto, entro quindici
giorni,  il  presidente della regione, in conformita' al parere delle
commissioni predette.
  Il  provvedimento  di  assegnazione  importa  la risoluzione, senza
diritto ad indennita', di qualunque precedente contratto di affitto o
di   natura  associativa,  salvo  il  rimborso  eventualmente  dovuto
dall'assegnatario  per  lavori  in corso o per qualsiasi altro titolo
legittimo  da liquidarsi nello stesso decreto di assegnazione, previo
parere delle apposite commissioni di cui all'articolo 3.
  Al    tribunale    amministrativo   regionale,   limitatamente   ai
provvedimenti  riguardanti  le  terre  insufficientemente  coltivate,
ferma  restando  la  giurisdizione  di  legittimita',  sono estesi in
materia  di contenzioso ed ai fini decisionali i poteri di cognizione
e di istruzione.