Art. 6. Le domande intese ad ottenere l'assegnazione delle terre abbandonate, incolte o insufficientemente coltivate sono sottoposte al parere delle commissioni previste dall'articolo 3 per l'accertamento delle condizioni stabilite dalla presente legge. Il parere deve essere emesso entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui all'ultimo comma dell'articolo 4 nel rispetto del principio del contraddittorio. Sulla domanda di assegnazione provvede con decreto, entro quindici giorni, il presidente della regione, in conformita' al parere delle commissioni predette. Il provvedimento di assegnazione importa la risoluzione, senza diritto ad indennita', di qualunque precedente contratto di affitto o di natura associativa, salvo il rimborso eventualmente dovuto dall'assegnatario per lavori in corso o per qualsiasi altro titolo legittimo da liquidarsi nello stesso decreto di assegnazione, previo parere delle apposite commissioni di cui all'articolo 3. Al tribunale amministrativo regionale, limitatamente ai provvedimenti riguardanti le terre insufficientemente coltivate, ferma restando la giurisdizione di legittimita', sono estesi in materia di contenzioso ed ai fini decisionali i poteri di cognizione e di istruzione.