Art. 7. Sono esclusi dalla applicazione della presente legge: a) le terre la cui messa a coltura agraria pregiudichi la stabilita' del suolo o la regimazione delle acque o comprometta la conservazione dell'ambiente; b) le dipendenze e pertinenze di case effettivamente adibite ad abitazione rurale o civile, ivi compresi i giardini e i parchi boscati; c) i boschi, nonche' i terreni destinati a rimboschimento da piani, programmi e progetti di intervento gia' approvati dagli enti ed organi pubblici competenti; d) le cave; e) i terreni necessari per attivita' industriali, commerciali, turistiche e ricreative, i terreni adibiti a specifiche comprovate destinazioni economicamente rilevanti e le aree considerate fabbricabili o destinate a servizi di pubblica utilita' da piani urbanistici vigenti o adottati. L'esclusione dei terreni di cui alla presente lettera e) opera a far tempo dalla loro effettiva utilizzazione ai fini predetti. In caso di terreni gia' assegnati, il rilascio da parte dell'assegnatario avra' luogo entro il termine massimo di sei mesi dalla richiesta dell'avente titolo e per la data fissata con decreto del presidente della regione sentite le parti. I termini fissati in eventuali concessioni edilizie rimangono sospesi fino alla data del rilascio.