Art. 7.

  Sono esclusi dalla applicazione della presente legge:
    a)  le  terre  la  cui  messa  a  coltura  agraria pregiudichi la
stabilita'  del  suolo  o la regimazione delle acque o comprometta la
conservazione dell'ambiente;
    b)  le  dipendenze e pertinenze di case effettivamente adibite ad
abitazione  rurale  o  civile,  ivi  compresi  i  giardini e i parchi
boscati;
    c)  i  boschi,  nonche'  i  terreni destinati a rimboschimento da
piani,  programmi  e progetti di intervento gia' approvati dagli enti
ed organi pubblici competenti;
    d) le cave;
    e)  i  terreni  necessari per attivita' industriali, commerciali,
turistiche  e  ricreative,  i terreni adibiti a specifiche comprovate
destinazioni   economicamente   rilevanti   e   le  aree  considerate
fabbricabili  o  destinate  a  servizi  di pubblica utilita' da piani
urbanistici  vigenti o adottati. L'esclusione dei terreni di cui alla
presente   lettera   e)  opera  a  far  tempo  dalla  loro  effettiva
utilizzazione ai fini predetti. In caso di terreni gia' assegnati, il
rilascio  da  parte  dell'assegnatario  avra'  luogo entro il termine
massimo  di sei mesi dalla richiesta dell'avente titolo e per la data
fissata  con decreto del presidente della regione sentite le parti. I
termini  fissati  in eventuali concessioni edilizie rimangono sospesi
fino alla data del rilascio.