Art. 8.

  Qualora  le terre di cui alla presente legge siano di proprieta' di
lavoratori emigrati in Italia o all'estero e questi dichiarino, entro
il  termine stabilito dalla regione, di impegnarsi direttamente nella
coltivazione del fondo, l'emanazione dei provvedimenti previsti dalla
presente legge e' sospesa per due anni.
  Le leggi regionali possono prevedere deroghe agli obblighi previsti
dalla  presente legge a favore dei piccoli proprietari il cui reddito
complessivo annuo non superi i sei milioni di lire.