Art. 8. Qualora le terre di cui alla presente legge siano di proprieta' di lavoratori emigrati in Italia o all'estero e questi dichiarino, entro il termine stabilito dalla regione, di impegnarsi direttamente nella coltivazione del fondo, l'emanazione dei provvedimenti previsti dalla presente legge e' sospesa per due anni. Le leggi regionali possono prevedere deroghe agli obblighi previsti dalla presente legge a favore dei piccoli proprietari il cui reddito complessivo annuo non superi i sei milioni di lire.