Art. 9.

  Per  il  ripristino  delle condizioni colturali e per l'avvio della
esecuzione dei piani aziendali da parte degli assegnatari, le regioni
possono  corrispondere contributi in conto capitale e mutui assistiti
dal concorso nel pagamento degli interessi, in misura non superiore a
quella  stabilita dall'articolo 18 della legge 9 maggio 1975, n. 153,
e dall'articolo 10, lettera a), della legge 10 maggio 1976, n. 352.
  Alle operazioni di mutuo di cui al comma precedente si applicano le
disposizioni vigenti in materia di credito agrario di miglioramento e
quelle previste dagli articoli 34 e 36, escluso l'ultimo comma, della
legge   2   giugno  1961,  n.  454,  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni.
  Le  provvidenze  di cui al presente articolo sono concesse anche ai
proprietari  di terreni che si impegnino a coltivarli e presentino il
piano di sviluppo aziendale ai sensi del precedente articolo 5.
  Le  provvidenze  di  cui  al  presente articolo sono cumulabili con
quelle previste dall'articolo 18 della legge 1 giugno 1977, n. 285.