Art. 9. Per il ripristino delle condizioni colturali e per l'avvio della esecuzione dei piani aziendali da parte degli assegnatari, le regioni possono corrispondere contributi in conto capitale e mutui assistiti dal concorso nel pagamento degli interessi, in misura non superiore a quella stabilita dall'articolo 18 della legge 9 maggio 1975, n. 153, e dall'articolo 10, lettera a), della legge 10 maggio 1976, n. 352. Alle operazioni di mutuo di cui al comma precedente si applicano le disposizioni vigenti in materia di credito agrario di miglioramento e quelle previste dagli articoli 34 e 36, escluso l'ultimo comma, della legge 2 giugno 1961, n. 454, e successive modificazioni ed integrazioni. Le provvidenze di cui al presente articolo sono concesse anche ai proprietari di terreni che si impegnino a coltivarli e presentino il piano di sviluppo aziendale ai sensi del precedente articolo 5. Le provvidenze di cui al presente articolo sono cumulabili con quelle previste dall'articolo 18 della legge 1 giugno 1977, n. 285.