Art. 2.

  Per  i  beni  in  entrata  nel  territorio  doganale,  il documento
previsto  dall'art.  1  e'  sostituito dalla bolletta di importazione
definitiva,  ovvero  da  altro  documento  doganale che scorta i beni
stessi,  ovvero  da  un esemplare della relativa fattura sottoscritto
dal  dichiarante  e  vistato  dalla  dogana  di  primo  ingresso  nel
territorio dello Stato.
  I beni destinati all'esportazione debbono essere accompagnati dalla
bolletta  di  esportazione ovvero da un esemplare della fattura o, in
mancanza di questa, dalla bolla di accompagnamento di cui all'art. 1;
in  quest'ultimo  caso,  un esemplare del documento, sottoscritto dal
dichiarante e vistato dalla dogana di uscita dal territorio doganale,
e' restituito all'emittente a cura del vettore.