Art. 3.

  Nella  ipotesi  di tentata vendita, il documento di cui all'art. 1,
in   due   esemplari,   deve   indicare   gli   estremi  della  targa
dell'automezzo  col  quale  si  effettua il trasporto e, in luogo del
destinatario, la causale "tentata vendita".
  All'atto di ogni consegna, chi effettua il trasporto deve emettere,
in  due esemplari, rilasciandone uno al destinatario, il documento di
cui   all'art.   1,   individuato   con   gli   estremi  della  targa
dell'automezzo; entrambi gli esemplari debbono essere sottoscritti da
chi  effettua il trasporto o dal destinatario. Dallo stesso documento
debbono  risultare  anche qualita' e quantita' dei beni eventualmente
ritirati in restituzione o sostituzione.
  Il documento di cui al precedente comma si ha per non emesso se non
reca gli estremi della targa dell'automezzo.
  Al termine delle operazioni, sull'esemplare del documento di cui al
primo  comma che accompagna i beni debbono essere annotate la natura,
qualita'   e   quantita'   dei  beni  complessivamente  invenduti  e,
distintamente,  di  quelli  eventualmente  ritirati in restituzione o
sostituzione.  I  due esemplari dello stesso documento debbono essere
conservati congiuntamente a cura del mittente.
  L'annotazione di cui al comma precedente puo' essere sostituita con
la  conservazione  del  documento  di cui al primo comma corredato da
quelli   di  cui  al  secondo  comma  ordinati  cronologicamente  per
automezzo.
  Il  documento  emesso  con  le  modalita' di cui al primo comma del
presente  articolo  per il trasporto di beni in conto campionario, in
luogo  del  destinatario,  deve  indicare  la  causale "beni in conto
campionario,  non destinati alla vendita"; un esemplare e' conservato
presso il domicilio fiscale di chi ha emesso il documento. In assenza
di  variazioni  rispetto  ai  dati in esso indicati, la validita' del
documento e' limitata a un anno dalla data della sua emissione.