Art. 4.

  Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 non si applicano:
    1)  ai  trasporti di beni ceduti dai commercianti al minuto e dai
soggetti  assimilati  indicati  nell'art.  22,  n. 1, del decreto del
Presidente  della  Repubblica  26  ottobre 1972, n. 633, e successive
modificazioni,   sempreche'   tali  beni  non  siano  destinati  agli
imprenditori  obbligati  a  richiedere  la fattura ai sensi del terzo
comma dello stesso art. 22;
    2)  ai trasporti di beni, a fini di vendita al minuto, effettuati
dai   soggetti   autorizzati   alla   vendita   in  forma  ambulante,
limitatamente ai beni che formano oggetto del proprio commercio;
    3)   ai   trasporti,   effettuati   in  proprio  da  privati  non
imprenditori  o  da  altri  per  loro conto, di beni non eccedenti il
fabbisogno familiare;
    4)  ai  trasporti,  effettuati da produttori agricoli, di beni di
loro  produzione,  o  di  prodotti  ittici  effettuati  da pescatori,
nell'esercizio  dell'impresa,  o  da altri per loro conto, nonche' ai
trasporti,  effettuati  dai soggetti che esercitano esclusivamente il
commercio al minuto per i movimenti di beni, nell'ambito della stessa
impresa,  fra  i  luoghi  dichiarati  ai  sensi dell'art. 35, secondo
comma,  del  decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n.   633,   e   successive  modificazioni,  se  questi  sono  situati
nell'ambito dello stesso comune o di comune limitrofo;
    5) ai trasporti di beni effettuati sotto vincolo doganale o negli
spazi  doganali,  ovvero  sotto  controllo degli uffici tecnici delle
imposte   di  fabbricazione,  o  comunque  di  beni  accompagnati  da
documenti  prescritti  da  disposizioni  di  legge  o di regolamento,
purche'  contenenti gli elementi previsti nel secondo comma dell'art.
1  o  integrati  con  essi,  nonche'  ai trasporti dei beni di cui al
decreto   ministeriale   27   agosto  1976  e  di  quelli  muniti  di
contrassegno di Stato;
    6)  ai  trasporti  relativi  a pane, latte sfuso, acqua, giornali
quotidiani e periodici, campioni gratuiti, generi di monopolio, sale,
ed  a  quelli relativi alla raccolta di pelli grezze fresche ed altri
sottoprodotti della macellazione, nonche' ai trasporti di "pacchetti,
stampe sottofascia e campioni" spediti a mezzo posta;
    7) ai trasporti di terra, calcari, argille, mare, sabbia, ghiaia,
pietrame  in  genere,  rifiuti  liquidi  e  solidi anche industriali,
concimi  organici,  materiali  di risulta dei lavori edilizi, vuoti e
imballaggi usati;
    8)   ai   trasporti   di  beni  e  attrezzature  utilizzati  come
strumentali per l'esercizio della attivita' propria di prestazione di
servizi,  compresi i beni forniti agli utenti per la somministrazione
di  acqua,  gas  ed  energia elettrica e l'utilizzazione del servizio
telefonico,  nonche'  ai  trasporti di beni effettuati nell'esercizio
dell'attivita' propria delle imprese di lavanderia e stireria.
  Per  i  trasporti esonerati dall'obbligo del documento ai sensi del
precedente  comma, numeri 1), 4) e 8) e del penultimo comma dell'art.
1,  se il trasporto e' eseguito a mezzo vettore, il mittente rilascia
a  quello  apposita  dichiarazione  sottoscritta,  da  cui risulti il
titolo dell'esenzione.