Art. 4. Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 non si applicano: 1) ai trasporti di beni ceduti dai commercianti al minuto e dai soggetti assimilati indicati nell'art. 22, n. 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sempreche' tali beni non siano destinati agli imprenditori obbligati a richiedere la fattura ai sensi del terzo comma dello stesso art. 22; 2) ai trasporti di beni, a fini di vendita al minuto, effettuati dai soggetti autorizzati alla vendita in forma ambulante, limitatamente ai beni che formano oggetto del proprio commercio; 3) ai trasporti, effettuati in proprio da privati non imprenditori o da altri per loro conto, di beni non eccedenti il fabbisogno familiare; 4) ai trasporti, effettuati da produttori agricoli, di beni di loro produzione, o di prodotti ittici effettuati da pescatori, nell'esercizio dell'impresa, o da altri per loro conto, nonche' ai trasporti, effettuati dai soggetti che esercitano esclusivamente il commercio al minuto per i movimenti di beni, nell'ambito della stessa impresa, fra i luoghi dichiarati ai sensi dell'art. 35, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, se questi sono situati nell'ambito dello stesso comune o di comune limitrofo; 5) ai trasporti di beni effettuati sotto vincolo doganale o negli spazi doganali, ovvero sotto controllo degli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione, o comunque di beni accompagnati da documenti prescritti da disposizioni di legge o di regolamento, purche' contenenti gli elementi previsti nel secondo comma dell'art. 1 o integrati con essi, nonche' ai trasporti dei beni di cui al decreto ministeriale 27 agosto 1976 e di quelli muniti di contrassegno di Stato; 6) ai trasporti relativi a pane, latte sfuso, acqua, giornali quotidiani e periodici, campioni gratuiti, generi di monopolio, sale, ed a quelli relativi alla raccolta di pelli grezze fresche ed altri sottoprodotti della macellazione, nonche' ai trasporti di "pacchetti, stampe sottofascia e campioni" spediti a mezzo posta; 7) ai trasporti di terra, calcari, argille, mare, sabbia, ghiaia, pietrame in genere, rifiuti liquidi e solidi anche industriali, concimi organici, materiali di risulta dei lavori edilizi, vuoti e imballaggi usati; 8) ai trasporti di beni e attrezzature utilizzati come strumentali per l'esercizio della attivita' propria di prestazione di servizi, compresi i beni forniti agli utenti per la somministrazione di acqua, gas ed energia elettrica e l'utilizzazione del servizio telefonico, nonche' ai trasporti di beni effettuati nell'esercizio dell'attivita' propria delle imprese di lavanderia e stireria. Per i trasporti esonerati dall'obbligo del documento ai sensi del precedente comma, numeri 1), 4) e 8) e del penultimo comma dell'art. 1, se il trasporto e' eseguito a mezzo vettore, il mittente rilascia a quello apposita dichiarazione sottoscritta, da cui risulti il titolo dell'esenzione.