Art. 5.

  Con   decreto   del   Ministro  delle  finanze  sono  stabilite  le
caratteristiche  degli  stampati per la compilazione dei documenti di
cui  agli  articoli 1 e 3, anche in relazione all'impiego di macchine
elettrocontabili,  nonche'  le  modalita'  e  i  termini  per la loro
utilizzazione,  conservazione, registrazione, progressiva numerazione
e bollatura.
  Il  Ministro delle finanze puo' altresi' prescrivere con effetto da
data non anteriore al 1 gennaio 1980, che i documenti di cui al primo
comma   siano   redatti   su  stampati  forniti  dall'amministrazione
finanziaria   o  da  soggetti  all'uopo  autorizzati,  stabilendo  le
modalita' della fornitura e i relativi controlli.
  L'esemplare  del  documento  di spettanza del vettore dovra' essere
conservato  dal  medesimo per un periodo di tempo non inferiore a due
anni  dalla  data della sua emissione; gli esemplari del documento di
spettanza  del  mittente e del destinatario debbono essere conservati
ai sensi dell'art. 39, ultimo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
  Le  violazioni  degli  obblighi  relativi  alla  conservazione  dei
documenti  indicati  nel  presente  articolo  sono  punite  ai  sensi
dell'art.  45  del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, e successive modificazioni.
  Gli  atti, i documenti e i registri previsti dal presente decreto o
posti  in  essere in applicazione di esso sono esenti dall'imposta di
bollo e dalle tasse di concessione governativa.