Art. 5. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le caratteristiche degli stampati per la compilazione dei documenti di cui agli articoli 1 e 3, anche in relazione all'impiego di macchine elettrocontabili, nonche' le modalita' e i termini per la loro utilizzazione, conservazione, registrazione, progressiva numerazione e bollatura. Il Ministro delle finanze puo' altresi' prescrivere con effetto da data non anteriore al 1 gennaio 1980, che i documenti di cui al primo comma siano redatti su stampati forniti dall'amministrazione finanziaria o da soggetti all'uopo autorizzati, stabilendo le modalita' della fornitura e i relativi controlli. L'esemplare del documento di spettanza del vettore dovra' essere conservato dal medesimo per un periodo di tempo non inferiore a due anni dalla data della sua emissione; gli esemplari del documento di spettanza del mittente e del destinatario debbono essere conservati ai sensi dell'art. 39, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Le violazioni degli obblighi relativi alla conservazione dei documenti indicati nel presente articolo sono punite ai sensi dell'art. 45 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni. Gli atti, i documenti e i registri previsti dal presente decreto o posti in essere in applicazione di esso sono esenti dall'imposta di bollo e dalle tasse di concessione governativa.