Art. 6. Fermi restando i poteri attribuiti all'amministrazione finanziaria e alla guardia di finanza dall'art. 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, il controllo dell'adempimento degli obblighi di cui al presente decreto puo' essere esercitato, durante il trasporto dei beni, anche dagli organi ai quali compete la contestazione delle violazioni alle norme del codice sulla circolazione stradale. In tal caso, il controllo e' limitato all'accertamento del possesso del documento di trasporto prescritto, ovvero puo' essere esteso al riscontro sommario ed esterno dei colli e dei beni. Le modalita' del controllo non possono comunque essere tali da portare a deperimento le merci trasportate. L'esito del controllo e' indicato in apposito processo verbale di constatazione, redatto su modello conforme a quello tipo, approvato con decreto del Ministro delle finanze da emanarsi entro il 30 novembre 1978. Copia del processo verbale deve essere consegnata al soggetto controllato. Ove siano constatate violazioni agli obblighi del presente decreto, copia del processo verbale di cui al precedente comma deve essere, altresi', consegnata o notificata agli altri eventuali soggetti ai quali siano imputabili le violazioni stesse; il verbale, al quale e' allegato l'esemplare del documento di trasporto destinato al vettore, deve essere trasmesso all'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto competente a norma dell'art. 40 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il quale provvede, ai sensi dello stesso decreto, all'applicazione delle pene pecuniarie previste dal successivo art. 7.