Art. 6.

  Fermi  restando i poteri attribuiti all'amministrazione finanziaria
e  alla  guardia  di  finanza dall'art. 52 del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni,
il  controllo  dell'adempimento  degli  obblighi  di  cui al presente
decreto  puo' essere esercitato, durante il trasporto dei beni, anche
dagli  organi ai quali compete la contestazione delle violazioni alle
norme  del  codice  sulla  circolazione  stradale.  In  tal  caso, il
controllo  e' limitato all'accertamento del possesso del documento di
trasporto prescritto, ovvero puo' essere esteso al riscontro sommario
ed  esterno  dei  colli  e  dei  beni. Le modalita' del controllo non
possono  comunque  essere  tali  da  portare  a  deperimento le merci
trasportate.
  L'esito  del  controllo e' indicato in apposito processo verbale di
constatazione,  redatto  su modello conforme a quello tipo, approvato
con  decreto  del  Ministro  delle  finanze  da  emanarsi entro il 30
novembre  1978.  Copia del processo verbale deve essere consegnata al
soggetto controllato.
  Ove siano constatate violazioni agli obblighi del presente decreto,
copia  del  processo  verbale di cui al precedente comma deve essere,
altresi',  consegnata  o  notificata agli altri eventuali soggetti ai
quali  siano imputabili le violazioni stesse; il verbale, al quale e'
allegato l'esemplare del documento di trasporto destinato al vettore,
deve  essere  trasmesso  all'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto
competente  a  norma  dell'art.  40  del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il quale provvede, ai sensi dello
stesso  decreto,  all'applicazione delle pene pecuniarie previste dal
successivo art. 7.