Art. 7. 
 
  Il mittente e' responsabile della mancata o  inesatta  compilazione
dei documenti di cui ai precedenti articoli  1,  2,  3  e  4,  ultimo
comma; se non compila detti documenti,  o  indica  su  di  essi  beni
diversi da quelli trasportati o consegnati, o li indica in  quantita'
diversa, ovvero li compila in modo  da  non  consentire  comunque  la
identificazione delle parti, e' soggetto alla pena pecuniaria  da  L.
1.000.000 a L. 3.000.000. Alla stessa pena soggiace chiunque  fa  uso
di tali documenti al fine di eludere  le  prescrizioni  del  presente
decreto. 
  Se nei documenti indicati nel comma precedente risultano mancanti o
inesatte alcune delle altre indicazioni previste dagli articoli 1, 2,
3 e 4, ultimo comma, del presente decreto,  si  applica  al  soggetto
tenuto ad annotare tali indicazioni la pena pecuniaria da L.  500.000
a L. 1.500.000.  La  stessa  pena  si  applica  al  vettore  che  non
sottoscrive per ricevuta gli esemplari del documento di cui  all'art.
1, o li sottoscrive  pur  se  in  esso  siano  riportate  indicazioni
incomplete o inesatte, limitatamente a  quanto  previsto  dall'ultima
parte del terzo comma dell'art. 1. 
  Il conducente del veicolo che, durante l'esecuzione del  trasporto,
non e' in grado di esibire gli esemplari dei  documenti  che  debbono
accompagnare il trasporto e' soggetto  alla  pena  pecuniaria  da  L.
100.000 a L. 300 mila. La stessa pena si applica se il  documento  di
trasporto non risulta sottoscritto ai sensi  del  terzo  e  del  nono
comma del precedente art. 1. 
  Ogni violazione diversa da quelle previste nei primi due commi  del
presente articolo e' punita con la pena pecuniaria da L. 500.000 a L. 
1.500.000. 
  Per le violazioni previste nei  commi  precedenti  non  operano  le
disposizioni del secondo e terzo comma  dell'art.  8  della  legge  7
gennaio 1929, n. 4. 
  Per le violazioni punite con una pena pecuniaria e'  consentito  al
trasgressore di pagare all'ufficio dell'imposta sul  valore  aggiunto
competente una somma rispettivamente pari ad un sesto e ad  un  terzo
del massimo, mediante versamento entro i quindici giorni  ovvero  dal
sedicesimo al sessantesimo giorno successivi  alla  consegna  o  alla
notifica  del  verbale  di  constatazione.  Il   pagamento   estingue
l'obbligazione  relativa  alla   pena   pecuniaria   nascente   dalla
violazione. 
  Chiunque forma in tutto o in parte, o altera, stampati, documenti o
registri previsti dal presente decreto o dal decreto ministeriale  di
cui al precedente art. 5, e ne fa uso, o consente che altri ne faccia
uso, al fine di eludere le  disposizioni  del  presente  decreto,  e'
punito con la reclusione da sei mesi a tre  anni.  Alla  stessa  pena
soggiace chi, senza essere concorso  nella  falsificazione,  fa  uso,
agli stessi fini, dei documenti di cui al presente comma.