Art. 7. Il mittente e' responsabile della mancata o inesatta compilazione dei documenti di cui ai precedenti articoli 1, 2, 3 e 4, ultimo comma; se non compila detti documenti, o indica su di essi beni diversi da quelli trasportati o consegnati, o li indica in quantita' diversa, ovvero li compila in modo da non consentire comunque la identificazione delle parti, e' soggetto alla pena pecuniaria da L. 1.000.000 a L. 3.000.000. Alla stessa pena soggiace chiunque fa uso di tali documenti al fine di eludere le prescrizioni del presente decreto. Se nei documenti indicati nel comma precedente risultano mancanti o inesatte alcune delle altre indicazioni previste dagli articoli 1, 2, 3 e 4, ultimo comma, del presente decreto, si applica al soggetto tenuto ad annotare tali indicazioni la pena pecuniaria da L. 500.000 a L. 1.500.000. La stessa pena si applica al vettore che non sottoscrive per ricevuta gli esemplari del documento di cui all'art. 1, o li sottoscrive pur se in esso siano riportate indicazioni incomplete o inesatte, limitatamente a quanto previsto dall'ultima parte del terzo comma dell'art. 1. Il conducente del veicolo che, durante l'esecuzione del trasporto, non e' in grado di esibire gli esemplari dei documenti che debbono accompagnare il trasporto e' soggetto alla pena pecuniaria da L. 100.000 a L. 300 mila. La stessa pena si applica se il documento di trasporto non risulta sottoscritto ai sensi del terzo e del nono comma del precedente art. 1. Ogni violazione diversa da quelle previste nei primi due commi del presente articolo e' punita con la pena pecuniaria da L. 500.000 a L. 1.500.000. Per le violazioni previste nei commi precedenti non operano le disposizioni del secondo e terzo comma dell'art. 8 della legge 7 gennaio 1929, n. 4. Per le violazioni punite con una pena pecuniaria e' consentito al trasgressore di pagare all'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto competente una somma rispettivamente pari ad un sesto e ad un terzo del massimo, mediante versamento entro i quindici giorni ovvero dal sedicesimo al sessantesimo giorno successivi alla consegna o alla notifica del verbale di constatazione. Il pagamento estingue l'obbligazione relativa alla pena pecuniaria nascente dalla violazione. Chiunque forma in tutto o in parte, o altera, stampati, documenti o registri previsti dal presente decreto o dal decreto ministeriale di cui al precedente art. 5, e ne fa uso, o consente che altri ne faccia uso, al fine di eludere le disposizioni del presente decreto, e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Alla stessa pena soggiace chi, senza essere concorso nella falsificazione, fa uso, agli stessi fini, dei documenti di cui al presente comma.