Art. 8. I soggetti previsti dalle lettere a) e c), dell'art. 1, che commettano, nel corso di un triennio, tre violazioni previste nel precedente articolo, sono sottoposti ad accertamento, ai sensi e con le forme di cui al titolo quarto del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni. Essi sono altresi' sottoposti, secondo le prescrizioni e i criteri stabiliti nel decreto ministeriale di cui all'articolo 2 della legge 2 maggio 1976, n. 160, al controllo globale per tutti i tributi. Chi effettua il trasporto, se nel corso di un triennio commette tre violazioni previste nel precedente articolo, e' soggetto al ritiro della carta di circolazione degli automezzi rispetto ai quali sono state contestate le singole trasgressioni per un periodo non inferiore ad un mese ne' superiore a cinque mesi. Il provvedimento e' adottato dal competente ufficio della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, su proposta dell'ufficio della imposta sul valore aggiunto. Fuori dei casi previsti nel comma precedente, il conducente che nel corso di un triennio e' punito per tre violazioni previste nell'art. 7 e' soggetto alla sospensione della patente di guida per un periodo non inferiore a quindici giorni ne' superiore a tre mesi. Il provvedimento e' adottato dal prefetto, su proposta dell'ufficio della imposta sul valore aggiunto. Per la opposizione al provvedimento si applicano le disposizioni dei commi quarto, quinto, sesto, settimo e ottavo dell'art. 9 della legge 3 maggio 1967, n. 317. Agli effetti dei precedenti commi si tiene conto anche delle violazioni per le quali e' intervenuto il procedimento di cui al penultimo comma dell'art. 7.