Art. 8.

  I  soggetti  previsti  dalle  lettere  a)  e  c),  dell'art. 1, che
commettano,  nel  corso  di  un triennio, tre violazioni previste nel
precedente  articolo, sono sottoposti ad accertamento, ai sensi e con
le  forme  di  cui  al titolo quarto del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.
  Essi  sono altresi' sottoposti, secondo le prescrizioni e i criteri
stabiliti  nel decreto ministeriale di cui all'articolo 2 della legge
2 maggio 1976, n. 160, al controllo globale per tutti i tributi.
  Chi effettua il trasporto, se nel corso di un triennio commette tre
violazioni  previste  nel  precedente articolo, e' soggetto al ritiro
della  carta  di  circolazione degli automezzi rispetto ai quali sono
state   contestate  le  singole  trasgressioni  per  un  periodo  non
inferiore ad un mese ne' superiore a cinque mesi. Il provvedimento e'
adottato  dal  competente  ufficio  della motorizzazione civile e dei
trasporti  in concessione, su proposta dell'ufficio della imposta sul
valore aggiunto.
  Fuori dei casi previsti nel comma precedente, il conducente che nel
corso  di un triennio e' punito per tre violazioni previste nell'art.
7  e' soggetto alla sospensione della patente di guida per un periodo
non  inferiore  a  quindici  giorni  ne'  superiore  a  tre  mesi. Il
provvedimento  e'  adottato  dal  prefetto,  su proposta dell'ufficio
della   imposta   sul   valore   aggiunto.   Per  la  opposizione  al
provvedimento  si applicano le disposizioni dei commi quarto, quinto,
sesto,  settimo  e  ottavo  dell'art. 9 della legge 3 maggio 1967, n.
317.
  Agli  effetti  dei  precedenti  commi  si  tiene  conto anche delle
violazioni  per  le  quali  e'  intervenuto il procedimento di cui al
penultimo comma dell'art. 7.