Art. 8.
                      Disposizioni transitorie

  Fino  a  quando  in Belgio, in Irlanda, nei Paesi Bassi e nel Regno
Unito  non  sia  stata  applicata la direttiva (CEE) n. 76/211 del 20
gennaio  1976,  e  comunque  non  oltre  il  31  dicembre  1979,  gli
imballaggi   preconfezionati   nei   Paesi   predetti  conformi  alle
prescrizioni  dell'articolo  5,  anche  se non rispondenti alle altre
norme  della  presente  legge, possono essere liberamente immessi sul
mercato  allo  stesso  titolo e alle stesse condizioni valide per gli
"imballaggi preconfezionati C.E.E.".