(Convenzione-art. 11)
                             Articolo 11 
 
  Allo scopo di attenuare le conseguenze della rapida sparizione per 
fatto  dell'uomo,  dei  luoghi  favorevoli  alla  riproduzione  degli
uccelli, le Alte Parti Contraenti si impegnano ad incoraggiare  ed  a
favorire immediatamente, con tutti i mezzi possibili, la creazione di
riserve acquatiche  o  terrestri,  di  dimensioni  ed  in  ubicazioni
appropriate ove gli uccelli possano nidificare ed  allevare  le  loro
nidiate in sicurezza ed ove gli uccelli migratori possano  ugualmente
riposarsi e trovare il proprio nutrimento in tutta tranquillita'. 
  La presente Convenzione sara' ratificata e gli strumenti di 
ratifica saranno depositati presso il Ministero degli  Affari  Esteri
della Repubblica francese che ne avvertira' tutti gli Stati firmatari
ed aderenti. 
  Ogni Stato non firmatario della presente Convenzione potra' 
aderirvi. Le adesioni saranno notificate al  Ministero  degli  Affari
Esteri della Repubblica francese che ne avvertira'  tutti  gli  Stati
firmatari ed aderenti. 
  La presente Convenzione entrera' in vigore novanta giorni dopo la 
data del deposito del sesto strumento di ratifica o di adesione.  Per
ciascuno degli  Stati  che  ratifichera'  la  Convenzione  o  che  vi
aderira' dopo tale data, essa entrera' in vigore novanta giorni  dopo
la data del deposito, da parte di tale Stato, del  proprio  strumento
di ratifica o di adesione. 
  La presente Convenzione viene conclusa a tempo indeterminato, ma 
ogni Parte Contraente  avra'  la  facolta'  di  denunciarla  in  ogni
momento, cinque anni dopo la sua entrata  in  vigore  cosi'  come  e'
stabilito nel presente articolo. Tale denuncia avra' effetto un  anno
dopo la data della sua notifica  al  Ministero  degli  Affari  Esteri
della Repubblica francese. 
  La presente Convenzione sostituisce tra i Paesi che la 
ratificheranno o che vi aderiranno, le disposizioni della Convenzione
internazionale del 1902. 
 
  IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, debitamente autorizzati dai 
rispettivi Governi, hanno firmato la presente Convenzione. 
 
  FATTO a Parigi il 18 ottobre 1950. 
 
  (Seguono le firme).