Articolo 11 Allo scopo di attenuare le conseguenze della rapida sparizione per fatto dell'uomo, dei luoghi favorevoli alla riproduzione degli uccelli, le Alte Parti Contraenti si impegnano ad incoraggiare ed a favorire immediatamente, con tutti i mezzi possibili, la creazione di riserve acquatiche o terrestri, di dimensioni ed in ubicazioni appropriate ove gli uccelli possano nidificare ed allevare le loro nidiate in sicurezza ed ove gli uccelli migratori possano ugualmente riposarsi e trovare il proprio nutrimento in tutta tranquillita'. La presente Convenzione sara' ratificata e gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Ministero degli Affari Esteri della Repubblica francese che ne avvertira' tutti gli Stati firmatari ed aderenti. Ogni Stato non firmatario della presente Convenzione potra' aderirvi. Le adesioni saranno notificate al Ministero degli Affari Esteri della Repubblica francese che ne avvertira' tutti gli Stati firmatari ed aderenti. La presente Convenzione entrera' in vigore novanta giorni dopo la data del deposito del sesto strumento di ratifica o di adesione. Per ciascuno degli Stati che ratifichera' la Convenzione o che vi aderira' dopo tale data, essa entrera' in vigore novanta giorni dopo la data del deposito, da parte di tale Stato, del proprio strumento di ratifica o di adesione. La presente Convenzione viene conclusa a tempo indeterminato, ma ogni Parte Contraente avra' la facolta' di denunciarla in ogni momento, cinque anni dopo la sua entrata in vigore cosi' come e' stabilito nel presente articolo. Tale denuncia avra' effetto un anno dopo la data della sua notifica al Ministero degli Affari Esteri della Repubblica francese. La presente Convenzione sostituisce tra i Paesi che la ratificheranno o che vi aderiranno, le disposizioni della Convenzione internazionale del 1902. IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato la presente Convenzione. FATTO a Parigi il 18 ottobre 1950. (Seguono le firme).