(Convenzione-art. 4)
                             Articolo 4 
 
  Salve le eccezioni formulate negli articoli 6 e 7 della presente 
Convenzione viene fatto divieto, durante il periodo di protezione  di
una determinata specie, in particolare  durante  il  suo  periodo  di
riproduzione, di  sottrarre  o  di  distruggere  i  nidi  in  via  di
costruzione od occupati, di prendere o di  danneggiare,  trasportare,
importare od esportare, vendere, mettere in  vendita,  acquistare  od
anche distruggere le uova o  i  loro  gusci  nonche'  le  nidiate  di
uccellini vivi allo stato selvatico. 
  Tuttavia, tali divieti non si applicano da un lato, alle uova 
lecitamente raccolte e munite di un certificato attestante  che  sono
destinate  sia  al  ripopolamento  che  a  fini  scientifici  o   che
provengano da uccelli tenuti in cattivita', d'altro lato,  alle  uova
delle pavoncelle, e cio' vale unicamente per i  Paesi  Bassi,  tenuto
conto dei motivi eccezionali e locali in precedenza riconosciuti.